APPALTI

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 7389 depositata il 28 ottobre 2019 – La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica – Legittima la formula “indipendente – parabolica (od esponenziale)” con la marginalizzazione dell’offerta economica rispetto all’offerta qualitativa

La stazione appaltante gode di ampia discrezionalità nel determinare le formule in base alle quali attribuire il punteggio per la valutazione dell’offerta economica - Legittima la formula “indipendente - parabolica (od esponenziale)” con la marginalizzazione dell'offerta economica rispetto all'offerta qualitativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 ottobre 2019, n. 25680 – Responsabilità solidale per i premi Inail dovuti dalla società subappaltatrice negli appalto di servizi

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 11 ottobre 2019, n. 25680 Lavoro - Appalto di servizi - Responsabilità solidale per i premi Inail dovuti dalla società subappaltatrice Fatti di causa 1. Il Tribunale di Cremona, in parziale accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale proposta da S.M. Srl, riteneva che questa fosse responsabile in solido del pagamento dei [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 ottobre 2019, n. 25360 – Non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall’art. 29, comma 2, del richiamato decreto

ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs n. 276 del 2003 non è applicabile alle pubbliche amministrazioni la responsabilità solidale prevista dall'art. 29, comma 2, del richiamato decreto. L'art. 9 del d.l. 76 del 2013, nella parte in cui prevede la inapplicabilità 29 ai contratti di appalto stipulati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs n. 165 del 2001, non ha carattere di norma dì interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva, ma lo stesso non ha innovato il quadro normativo previgente, avendo solo esplicitato un precetto già desumibile dal testo originario del richiamato art. 29 e dalle successive integrazioni

Consiglio di Stato, sezione V, sentenza n. 6490 depositata il 27 settembre 2019 – La preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resti confinata alle due ipotesi tipiche: a) dell’esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta; b) dall’esclusione da ulteriori e successive gare (ma soltanto nel caso in cui sia intervenuta l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, nelle ipotesi e con i limiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f- ter), e comma 12

La preclusione alla partecipazione alle gare per effetto della produzione di false dichiarazioni o falsa documentazione resti confinata alle due ipotesi tipiche: a) dell’esclusione dalla medesima gara nel cui ambito tale produzione è avvenuta; b) dall’esclusione da ulteriori e successive gare (ma soltanto nel caso in cui sia intervenuta l’iscrizione dell’impresa nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC, nelle ipotesi e con i limiti di cui all’art. 80, comma 5, lett. f- ter), e comma 12

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 26 settembre 2019, n. C-63/18 – La normativa nazionale viola la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici nella parte che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi

La normativa nazionale viola la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici nella parte che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2019, n. 23794 – Gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nella gestione dell’appalto nei confronti dei dipendenti delle aziende cessate possono avere solo fonte in disposizioni contrattuali, collettive e non, e che la parte che invoca l’applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l’estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata un’adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita

Gli obblighi gravanti sulle imprese subentranti nella gestione dell'appalto nei confronti dei dipendenti delle aziende cessate possono avere solo fonte in disposizioni contrattuali, collettive e non, e che la parte che invoca l'applicazione di un certo contratto collettivo deve provare l'estremo della iscrizione alla relativa associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata un'adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita

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