Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Abruzzo sezione staccata di Pescara sentenza n. 169 depositata il 22 maggio 2018 – La verifica di congruità deve ritenersi quindi illegittima poiché effettuata da organo diverso da quello prescritto dalla lex specialis di gara
Sulla base di tali premesse la verifica di congruità deve ritenersi quindi illegittima, innanzitutto, poiché effettuata da organo diverso da quello prescritto dalla lex specialis di gara. Ed infatti la verifica in esame è stata effettuata, come da verbale del 30.05.2017 dal R.u.p. che ha ritenuto tuttavia di poter prescindere dal supporto della Commissione giudicatrice “non involgendo i controlli da effettuare profili particolarmente problematici ed essendo il R.u.p. dotato di adeguata professionalità”.