CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12823 depositata il 21 giugno 2016 – Poiché il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente un giustificato motivo oggettivo, esso è consentito in tutti i casi in cui sia stato adottato in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12823 depositata il 21 giugno 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - LICENZIAMENTO DEL DIRIGENTE - GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Si controverte della legittimità del licenziamento intimato il 30/11/2009 dalla società Ga. Distribuzione di G.L. & Co. S.n.c. a T.M., dirigente con mansioni [...]