CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 12678 depositata il 20 giugno 2016 – L’art. 19 del D.Lgs. n. 165 del 2001, al comma 10, nel testo, applicabile ratione temporis, modificato dall’art. 3 c. 1 lett. 1 della L. n. 145/2002, ha previsto che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall’ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali