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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22209 depositata il 6 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell’addebito posto a base del provvedimento di recesso – ricadente “ratione temporis” nella disciplina dell’art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell’art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l’applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare, ove la legge o le norme di contratto collettivo prevedano dei termini per la contestazione dell'addebito posto a base del provvedimento di recesso - ricadente "ratione temporis" nella disciplina dell'art. 18 st. lav., così come modificato dal comma 42 dell'art. 1 della l. n. 92 del 2012 -, il mancato rispetto dei detti termini integra violazione di natura procedimentale e comporta l'applicazione della sanzione indennitaria di cui al comma 6 dello stesso art. 18 st. lav.. Applicabile anche anche alla “violazione del termine per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22011 depositata il 5 agosto 2024 – La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell’obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull’agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

La mera non conoscenza della legge non ha alcun effetto scriminante, a meno che non si traduca in una condizione di inevitabile ignoranza del precetto normativo, da apprezzarsi alla luce della conoscenza e dell'obbligo di conoscenza delle leggi che grava sull'agente in relazione anche alle sue qualità professionali e al suo dovere di informazione sulle norme e sulla relativa interpretazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21996 depositata il 5 agosto 2024 – La valutazione di specificità del patto di prova va effettuata sia con riferimento alla non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale, quale quella in oggetto, sia con riferimento alla possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile, sia con riferimento, ai fini dell’interpretazione del contratto, all’utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum, ritenuto consentito

La valutazione di specificità del patto di prova va effettuata sia con riferimento alla non necessità di descrizione in dettaglio delle singole mansioni in presenza di svolgimento di attività di contenuto intellettuale, quale quella in oggetto, sia con riferimento alla possibilità di rinvio per relationem al contratto collettivo applicabile, sia con riferimento, ai fini dell'interpretazione del contratto, all’utilizzo di elementi extratestuali ricavabili dalla condotta delle parti, quali il pregresso bagaglio lavorativo esplicitato nel curriculum, ritenuto consentito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22024 depositata il 5 agosto 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22202 depositata il 6 agosto 2024 – Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell’art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l’indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina  pattizia  per generici casi d’inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è reso inoperante, ai sensi dell'art. 3 lettera a) del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151, quando ricorra la colpa grave della lavoratrice, che non può ritenersi integrata dalla sussistenza di un giustificato motivo soggettivo, ovvero di una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale giusta causa idonea a legittimare la sanzione espulsiva, essendo invece necessario verificare se sussista quella colpa specificamente prevista dalla suddetta norma e diversa, per l'indicato connotato di gravità, da quella prevista dalla disciplina  pattizia  per generici casi d'inadempimento del lavoratore sanzionati con la risoluzione del rapporto

Legittimo il licenziamento disciplinare per assenze ingiustificate e senza comunicazione al datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22004 depositata il 5 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato che "il lavoratore dipendente può ritardare l’inizio della prestazione o assentarsi dal lavoro soltanto per giustificato motivo e preavvertendo il suo diretto superiore, entro il termine fissato dal contratto collettivo" La vicenda [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22051 depositata il 5 agosto 2024 – L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui fa capo”, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera

L’adempimento della prestazione può essere legittimamente controllato dall’imprenditore, anche occultamente, sempre che ciò avvenga “direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui fa capo”, il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22186 depositata il 6 agosto 2024 – Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali – insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati – diretti ad incidere sulla struttura e sull’organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

Ai fini del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l’art. 3 della legge n. 604/1966 richiede: a) la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso; b) la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati - diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell’impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività; c) l’impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse, elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore

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