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Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere – Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste – Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 – INPS – Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024

INPS - Messaggio n. 2844 del 13 agosto 2024 Esonero contributivo per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione della parità di genere - Chiarimenti riguardanti la modalità di trasmissione delle richieste - Differimento dei termini di presentazione delle domande per le certificazioni conseguite entro il 31 dicembre 2023 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21224 depositata il 30 luglio 2024 – Agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta, ma anche all’assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta, ma anche all'assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l'assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità e l'esercizio dell'autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica

Illegittimo il licenziamento del dipendente indotto in errore dal datore di lavoro sul calcolo per il superamento del periodo di comporto

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 22455 depositata l' 8 agosto 2024, intervenendo in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto, ha ribadito il principio secondo cui "... laddove,[...], la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione in tal senso, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 22455 depositata l’ 8 agosto 2024 – Qualora la contrattazione collettiva non contenga un’espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell’imminente superamento del periodo di comporto

Qualora la contrattazione collettiva non contenga un'espressa previsione, il datore di lavoro non ha alcun obbligo di preavvertire il lavoratore dell'imminente superamento del periodo di comporto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21499 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell’ambito dell’organizzazione dell’ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l’attività lavorativa quando l’orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all’effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'attribuzione del buono pasto, in quanto agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze del servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantirne il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa quando l'orario giornaliero corrisponda a quello contrattualmente previsto per la fruizione del beneficio, è condizionata all'effettuazione della pausa pranzo che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21437 depositata il 31 luglio 2024 – In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente

In tema di indennità di congedo straordinario ex art. 42, comma 5 ter, del d.lgs. n. 151 del 2001, le aziende speciali di cui all’art. 114 del d.lgs. n. 267 del 2000 rientrano fra i datori di lavoro privati che, nella denuncia contributiva, detraggono l’importo delle somme corrisposte al dipendente che di tale congedo abbia usufruito dall’ammontare dei contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente

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