lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 24994 depositata l’ 11 settembre 2025 – Nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l’impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli

Nell'ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 3, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 216 del 2003, il datore di lavoro ha l'onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando non solo il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l'impossibilità di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute, ma anche l'impossibilità di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25347 depositata il 16 settembre 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall'art. 18, commi 4 e 5, della l. n. 300 del 1970, come novellato dalla l. n. 92 del 2012, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore, e in concreto accertata giudizialmente, nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l'illecito con sanzione conservativa, né detta operazione di interpretazione e sussunzione trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, restando nei limiti dell'attuazione del principio di proporzionalità, come eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25131 depositata il 12 settembre 2025 – Nelle obbligazioni di durata – come nel caso rendita per malattia professionale – l’effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

Nelle obbligazioni di durata - come nel caso rendita per malattia professionale - l'effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

INPS – Circolare n. 129 del 25 settembre 2025 – Articolo 41 del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 – Modifiche al Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 – Estensione delle agevolazioni contributive alle navi iscritte nei Registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – Modalità di fruizione dell’esonero contributivo per le imprese di navigazione ammesse al beneficio

INPS - Circolare n. 129 del 25 settembre 2025 Articolo 41 del Decreto-Legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175 - Modifiche al Decreto-Legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 febbraio 1998, n. 30 - Estensione delle agevolazioni contributive alle navi iscritte [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25351 depositata il 16 settembre 2025 – Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all’acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell’art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario – se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro – una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

Per la sussistenza della frequenza e sistematicità di reiterate assegnazioni di un lavoratore allo svolgimento di mansioni superiori, il cui cumulo sia utile all'acquisizione del diritto alla promozione automatica in forza dell'art. 2103 cod. civ., non è sufficiente la mera ripetizione delle assegnazioni, essendo invece necessario - se non un vero e proprio intento fraudolento del datore di lavoro - una programmazione iniziale della molteplicità degli incarichi ed una predeterminazione utilitaristica di siffatto comportamento

L’intelligenza artificiale e il lavoro dipendente e autonomo alla luce della Legge n. 132/2025

La Legge 23 settembre 2025, n. 132 si inserisce nel contesto della regolamentazione europea dell’intelligenza artificiale, recependo e declinando a livello nazionale i principi di tutela della dignità umana, della trasparenza, della non discriminazione e della responsabilità. ra le disposizioni di maggiore rilievo vi sono quelle che concernono l’applicazione dell’IA nel mondo del lavoro, sia [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25341 depositata il 16 settembre 2025 – L’ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall’appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d’impresa a proprio rischio e di un’autonoma organizzazione – da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all’interno dell’azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un’organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell’esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d’impresa relativo al servizio fornito

L'ipotesi di appalto di manodopera è configurabile sia in presenza degli elementi presuntivi considerati dal terzo comma del citato art. 1 (impiego di capitale, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante), sia quando il soggetto interposto manchi di una gestione d'impresa a proprio rischio e di un'autonoma organizzazione - da verificarsi con riguardo alle prestazioni in concreto affidategli -, in particolare nel caso di attività esplicate all'interno dell'azienda appaltante, sempre che il presunto appaltatore non dia vita, in tale ambito, ad un'organizzazione lavorativa autonoma e non assuma, con la gestione dell'esecuzione e la responsabilità del risultato, il rischio d'impresa relativo al servizio fornito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25120 depositata il 12 settembre 2025 – Nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa

Nell’ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa

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