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DURC: dal 2024 istituito il nuovo servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva

L'INPS con il messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 rende noto che da gennaio 2024 viene istituita una nuova piattaforma che consente al titolare/legale rappresentante dell’azienda e al relativo intermediario di verificare e gestire anticipatamente le situazioni di irregolarità, destinate a incidere potenzialmente anche sugli esiti delle verifiche di regolarità contributiva rilevate dal sistema [...]

INPS – Messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 – Progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva”

INPS - Messaggio n. 4693 del 28 dicembre 2023 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Progetto “Servizio per la verifica e gestione interattiva della regolarità contributiva” Nell’ambito delle attività di innovazione tecnologica e trasformazione dei processi e di miglioramento della User Experience, previste dai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 33937 depositata il 5 dicembre 2023 – Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v. Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

Nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di orario di lavoro di cui alla direttiva n. 2003/88/CE (v. Corte di Giustizia UE del 10 settembre 2015 in (C-266/14), il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

Il tempo di vestizione e svestizione della divisa rientra nell’orario di lavoro qualora è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 33937 depositata il 5 dicembre 2023, intervenendo sul tema se far rientrare nell'orario di lavoro ii tempo impiegato nella vestizione e svestizione delle divise aziendali, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... nel rapporto di lavoro subordinato, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria in tema di [...]

Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) – Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri – Articolo 1, commi da 343 a 354, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) – INPS – Messaggio n. 4652 del 22 dicembre 2023

INPS - Messaggio n. 4652 del 22 dicembre 2023 Articolo 1, commi da 343 a 354, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio 2023) - Prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) - Istruzioni operative per la trasmissione dei flussi Uniemens-PosAgri Premessa Con la circolare n. 102 del 12 [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49298 depositata il 12 dicembre 2023 – Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l’obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

Il dovere principale che la normativa in materia impone al datore di lavoro è quello di organizzare un sistema atto a prevenire efficacemente gli infortuni, provvedendo alla individuazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro e alla predisposizione delle necessarie misure di prevenzione. Al datore di lavoro incombe altresì l'obbligo di adottare idonee misure di sicurezza anche in relazione a rischi non specificamente contemplati dal documento di valutazione dei rischi

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 34155 depositata il 6 dicembre 2023 – La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.

La sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 35516 depositata il 19 dicembre 2023 – La giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

La giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge

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