lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11923 depositata il 5 maggio 2023 – Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della mancata esistenza del DVR e, dall’altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure

Nel ricorso per cassazione, i motivi di impugnazione che prospettino una pluralità di questioni precedute unitariamente dalla elencazione delle norme asseritamente violate sono inammissibili in quanto, da un lato, costituiscono una negazione della mancata esistenza del DVR e, dall'altro, richiedono un intervento della Corte volto ad enucleare dalla mescolanza dei motivi le parti concernenti le separate censure

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – INPS – Circolare n. 44 dell’ 8 maggio 2023

INPS - Circolare n. 44 dell' 8 maggio 2023 Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 4 maggio 2023 ha innalzato di 25 punti base il tasso [...]

Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali – ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO – Nota n. 716 del 26 aprile 2023

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 716 del 26 aprile 2023 Somministrazione di lavoratori a tempo determinato nell’ambito delle attività stagionali Si riscontra la richiesta di chiarimenti pervenuta da codesta Associazione con la quale si chiede se “una agenzia di somministrazione può somministrare lavoratori per attività stagionali con le specifiche deroghe previste dal Capo [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 10778 depositata il 21 aprile 2023 – Nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e tale azione soggiace al solo termine di prescrizione ed il termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

Nell’appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro sia «obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti e tale azione soggiace al solo termine di prescrizione ed il termine di decadenza di due anni non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11555 depositata il 3 maggio 2023 – Nel settore edile, l’istituto del minimale contributivo, previsto dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti

Nel settore edile, l'istituto del minimale contributivo, previsto dall'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, trova applicazione anche nell'ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l'orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11398 depositata il 2 maggio 2023 – L’indennità una tantum vacanza contrattuale in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo

L'indennità una tantum vacanza contrattuale in quanto strutturalmente correlata all’effettuazione della prestazione lavorativa, può essere oggetto di pretesa soltanto nei termini descritti, in assenza di diversa previsione negoziale ad hoc che ponga l’obbligazione integralmente in capo a chi risulti datore di lavoro al momento della stipula del contratto collettivo

INPS – Messaggio 08 maggio 2023, n. 1645 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) dei dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, per la completa integrazione con la Posizione Assicurativa dei dipendenti pubblici. Con il presente messaggio, all’esito della fase di formazione e sperimentazione, si comunica che la compilazione dell’ “Ultimo miglio TFR” da parte dell’Ente datore di lavoro sostituisce i modelli cartacei “TFR1” e “TFR2” costituendo, ad eccezione delle fattispecie di seguito descritte, la modalità esclusiva per avviare il processo di sistemazione e certificazione della Posizione assicurativa, propedeutica alla creazione della pratica di TFR. In tema di esclusività del canale telematico, si ricorda che con la circolare n. 125 del 4 novembre 2022 è stato comunicato che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’utilizzo degli strumenti digitali è divenuto esclusivo, oltre che per il TFS, anche per il TFR dei dipendenti pubblici. Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione della prestazione per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MIUR/MEF. Poiché l’invio dell’ “Ultimo miglio TFR” è vincolato al caricamento della denuncia mensile che contiene la causale di cessazione, è consentito, in via residuale, l’invio dei citati modelli cartacei, per le seguenti fattispecie: 1) rapporti di lavoro cessati a seguito di “decesso” senza che sia possibile utilizzare la funzione “Anticipo DMA” per la predisposizione dell’ “Ultimo miglio TFR”; 2) rapporti di lavoro risolti per dimissioni volontarie senza diritto a pensione per i quali l’iscritto ha chiesto la quantificazione ai fini della cessione. È inoltre consentito l’invio del modello cartaceo “TFR2” per le comunicazioni di variazioni contrattuali relative a pratiche TFR nello stato “pagata”, impiantate a seguito di trasmissione di modello “TFR1”. In caso di difficoltà operative nell’inserimento dell’ “Ultimo Miglio” da parte dell’Ente datore di lavoro è possibile consultare il “Manuale Integrato di gestione del TFR con la Posizione Assicurativa” allegato al presente messaggio (Allegato n. 1), nonché disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Dipendenti pubblici: servizi per amministrazioni, enti e aziende”. Laddove tali difficoltà dovessero persistere, è possibile chiedere supporto alle Strutture dell’INPS territorialmente competenti. Per la segnalazione di problemi relativi all’inserimento dell’“Ultimo Miglio TFR” e al processo di certificazione della Posizione assicurativa ai fini del TFR, gli Enti datori di lavoro e le Strutture territoriali dell’INPS, possono avvalersi della seguente casella di posta elettronica: SegnalazioniTFRPA-ApplicazioneCircolare185@inps.it Si comunica, infine, che per i casi di cui agli elencati punti 1) e 2), con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di una specifica funzione di “Anticipo DMA per TFR” – INPS – Messaggio n. 1645 dell’ 8 maggio 2023

INPS - Messaggio n. 1645 dell' 8 maggio 2023 Telematizzazione del TFR per i dipendenti pubblici di cui al D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni Con la circolare n. 185 del 14 dicembre 2021 è stato comunicato l’avvio del nuovo processo di acquisizione dei dati giuridico-economici ai fini del calcolo del trattamento di fine [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 11970 depositata il 5 maggio 2023 – In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

In tema di pensioni di anzianità in favore dei lavoratori dello spettacolo, nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall'art. 12, comma 7, del d.P.R. n. 1420 del 1971, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 10, del d.lgs. n. 182 del 1997

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