lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12898 depositata l’ 11 maggio 2023 – Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

Alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12380 depositata il 9 maggio 2023 – Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

Ai fini del riconoscimento dell’esistenza di un danno da perdita di chance, e del suo conseguente risarcimento, è necessario che si dimostri, anche in via presuntiva ma con circostanze specifiche e concrete, l’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’attuale esistenza di un danno risarcibile collegato ad un pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità attuale di conseguire un bene della vita

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12358 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall’art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall’art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell’accordo necessario all’espletamento della conciliazione o dell’arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

In tema di impugnativa di licenziamento individuale, il termine decadenziale previsto dall'art. 6, comma 2, della l. 604/1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. 183/2010, decorre dal rifiuto o dal mancato raggiungimento dell'accordo necessario all'espletamento della conciliazione o dell'arbitrato, di talché il lavoratore soggiace ad un ulteriore incombente in caso di esito negativo del componimento stragiudiziale, vale a dire il deposito del ricorso presso giudice a pena di decadenza entro 60 giorni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2023 – In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

In tema di reclutamento del personale a termine nel settore scolastico è illegittima, a far tempo dal 10 luglio 2001, la reiterazione dei contratti a termine, stipulati ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 11, della detta legge prima dell’entrata in vigore della l. n. 107 del 2015, rispettivamente con il personale docente e con quello ATA, per la copertura di cattedre e posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 12244 depositata il 9 maggio 2023 – Ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento

Ai fini del giustificato motivo oggettivo di licenziamento, occorre che sussistano e che siano dimostrate dal datore di lavoro effettive esigenze economiche ed organizzative tali da non consentire il mantenimento della prestazione a tempo pieno, ma solo con l’orario ridotto; l’avvenuta proposta al dipendente o ai dipendenti di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e il rifiuto dei medesimi; l’esistenza di un nesso causale tra le esigenze di riduzione dell’orario e il licenziamento

INAIL – Circolare n. 17 del 10 maggio 2023 – Comune di Lampedusa e Linosa – Proroga dei termini dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori – Istruzioni operative

INAIL - Circolare n. 17 del 10 maggio 2023 Comune di Lampedusa e Linosa - Proroga dei termini dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria prevista nell’ambito degli interventi in favore dei comuni siciliani maggiormente coinvolti nella gestione dei flussi migratori - Istruzioni operative Quadro normativo - Legge 24 dicembre 2012, n. 234: “Norme generali [...]

Pagamento dei premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – INAIL – Circolare n. 16 del 10 maggio 2023

INAIL - Circolare n. 16 del 10 maggio 2023 Pagamento dei premi e accessori - Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili Quadro Normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 11344 depositata il 2 maggio 2023 – La contestazione dell’addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l’immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

La contestazione dell'addebito, necessaria in funzione di tutte le sanzioni disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve a tal fine rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 cod. civ.

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