lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9128 depositata il 31 marzo 2023 – In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l’individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l’idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell’azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l’onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, ove la ristrutturazione della azienda interessi una specifica unità produttiva o un settore, la comparazione dei lavoratori per l'individuazione di coloro da avviare a mobilità può essere limitata al personale addetto a quella unità o a quel settore, salvo l'idoneità dei dipendenti del reparto, per il pregresso impiego in altri reparti dell'azienda, ad occupare le posizioni lavorative dei colleghi a questi ultimi addetti, spettando ai lavoratori l'onere della deduzione e della prova della fungibilità nelle diverse mansioni

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 8782 depositata il 28 marzo 2023 – Sull’ente datore ricade l’onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato o di somministrazione. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte

Sull'ente datore ricade l'onere di allegazione e prova della sussistenza di elementi precisi e concreti tali da giustificare la disparità di trattamento tra lavoratori con rapporto a termine e quelli assunti a tempo indeterminato o di somministrazione. I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto a un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte

Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione delladirettiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza – INPS – Circolare n. 39 del 4 aprile 2023

INPS - Circolare n. 39 del 4 aprile 2023 Decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, recante “Attuazione delladirettiva (UE) 2019/1158, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio” [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 9095 depositata il 31 marzo 2023 – Il licenziamento per superamento del periodo di comporto conseguente ad assenze per malattia e per patologie correlate alla disabilità del lavoratore può costituire un trattamento sfavorevole è contrasta con la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della stessa

Il licenziamento per superamento del periodo di comporto conseguente ad assenze per malattia e per patologie correlate alla disabilità del lavoratore può costituire un trattamento sfavorevole è contrasta con la tutela prevista dalla direttiva 2000/78 unicamente nei limiti in cui costituisca una discriminazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della stessa

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9143 depositata il 31 marzo 2023 – In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l’obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l’eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell’autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l’obbligazione contributiva non è esclusa dall’inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria

In caso di cessione di azienda dichiarata illegittima, permane l'obbligo contributivo previdenziale del c.d. cedente anche in relazione al periodo per il quale la prestazione lavorativa è stata resa in favore del beneficiario della c.d. cessione, restando irrilevanti sia le vicende relative alla retribuzione dovuta dal cedente, sia l'eventuale pagamento di contributi da parte del c.d. cessionario per lo stesso periodo. In ragione dell'autonomia del rapporto previdenziale rispetto a quello lavorativo, l'obbligazione contributiva non è esclusa dall'inadempimento retributivo del datore di lavoro, neppure ove questo sia solo parziale e sebbene la originaria obbligazione sia trasformata in altra di natura risarcitoria

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 9121 depositata il 31 marzo 2023 – La competenza per l’applicazione delle sanzioni disciplinari “minori” in capo al dirigente dell’ufficio presso cui il lavoratore presta servizio, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 1, va stabilita sulla base all’organigramma dell’ente di riferimento e può essere legittimamente fissata anche in capo a chi non sia l’immediato superiore gerarchico del dipendente, ma sia comunque un dirigente posto in linea gerarchica rispetto allo stesso. Inoltre, pur in assenza di tale previsione nell’organigramma dell’ente, l’eventuale applicazione della sanzione da parte non del superiore diretto immediatamente preposto all’ufficio presso cui il dipendente presta servizio, ma di altro dirigente ancora superiore ma pur sempre nella medesima linea gerarchica propria del settore di appartenenza, non comporta alcuna nullità della sanzione irrogata, risolvendosi nell’intervento di un dirigente comunque di pertinenza del settore presso cui il servizio è prestato, ma in maggiore posizione di terzietà e quindi con una ancora maggior garanzia per il dipendente

La competenza per l'applicazione delle sanzioni disciplinari "minori" in capo al dirigente dell'ufficio presso cui il lavoratore presta servizio, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-bis, comma 1, va stabilita sulla base all'organigramma dell'ente di riferimento e può essere legittimamente fissata anche in capo a chi non sia l'immediato superiore gerarchico del dipendente, ma sia comunque un dirigente posto in linea gerarchica rispetto allo stesso. Inoltre, pur in assenza di tale previsione nell'organigramma dell'ente, l'eventuale applicazione della sanzione da parte non del superiore diretto immediatamente preposto all'ufficio presso cui il dipendente presta servizio, ma di altro dirigente ancora superiore ma pur sempre nella medesima linea gerarchica propria del settore di appartenenza, non comporta alcuna nullità della sanzione irrogata, risolvendosi nell'intervento di un dirigente comunque di pertinenza del settore presso cui il servizio è prestato, ma in maggiore posizione di terzietà e quindi con una ancora maggior garanzia per il dipendente

Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere – INPS – Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023

INPS - Messaggio n. 1269 del 3 aprile 2023 Differimento al 30 aprile 2023 del termine di presentazione delle domande di esonero contributivo di cui alla legge 5 novembre 2021, n. 162, per i datori di lavoro del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere - Chiarimenti riguardanti la modalità [...]

Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c. – Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 – INPS – Circolare n. 38 del 3 aprile 2023

INPS - Circolare n. 38 del 3 aprile 2023 Decreto-legge n. 115/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 142/2022 - Pignoramento presso terzi: nuovo limite di impignorabilità di cui all’articolo 545, settimo comma, del c.p.c. SOMMARIO: A decorrere dal 22 settembre 2022, con l’intervento recato con la legge n. 142/2022, di conversione, con modificazioni, del [...]

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