lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 1851 depositata il 20 gennaio 2023 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all’art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, se il motivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera ma comunque limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., potendo farsi riferimento, a tal fine, ai criteri di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991, quali standard particolarmente idonei a consentire al datore di lavoro di esercitare il suo potere selettivo coerentemente con gli interessi del lavoratore e con quello aziendale

Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” – Disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 – INPS – Messaggio n. 389 del 25 gennaio 2023

INPS - Messaggio n. 389 del 25 gennaio 2023 Agevolazioni di natura previdenziale previste per la “Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia” - Disposizioni introdotte all’articolo 1, comma 746, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 L’articolo 46, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 2117 depositata il 24 gennaio 2023 – Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l’art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in base al quale il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali di cui all’art.18 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm., per procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un suo dipendente è tenuto, quale primo atto del procedimento che potrà poi culminare con il licenziamento, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmettendone copia per conoscenza anche al lavoratore, la sua intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indicando i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato

Al licenziamento per giustificato motivo oggettivo trova applicazione l'art. 7 della legge n. 604 del 1966, nel testo modificato dalla legge n. 92 del 2012 e ratione temporis vigente, in base al quale il datore di lavoro che abbia i requisiti dimensionali di cui all'art.18 della legge n. 300 del 1970 e ss.mm., per procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo di un suo dipendente è tenuto, quale primo atto del procedimento che potrà poi culminare con il licenziamento, a comunicare alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, trasmettendone copia per conoscenza anche al lavoratore, la sua intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo indicando i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2131 depositata il 24 gennaio 2023 – In tema di licenziamento collettivo, l’annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell’art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi. Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

In tema di licenziamento collettivo, l'annullamento per violazione dei criteri di scelta ai sensi dell'art. 5 della l. n. 223 del 1991 non può essere domandato indistintamente da ciascuno dei lavoratori licenziati ma soltanto da coloro che, tra essi, abbiano in concreto subito un pregiudizio per effetto della violazione, perché avente rilievo determinante rispetto alla collocazione in mobilità dei lavoratori stessi. Il licenziamento collettivo costituisce un istituto autonomo che si distingue dal licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo

Proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 – Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” – INPS – Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023

INPS – Circolare n. 7 del 24 gennaio 2023 Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” - Proroga e aumento, per l’anno 2023, dell’esonero di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre [...]

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1771 depositata il 20 gennaio 2023 – Quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell’amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell’esperimento dell’esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti»

Quando il datore di lavoro non sia assoggettabile alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria, il lavoratore può azionare il suo diritto e chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro insoddisfatti, «sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti»

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 1581 depositata il 19 gennaio 2023 – Il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l’effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere l’indennità sostitutiva

Il periodo di mancato preavviso deve essere escluso dal computo delle mensilità aggiuntive, delle ferie e del TFR in quanto essendo mancato l'effettivo servizio, il lavoratore ha diritto esclusivamente alla indennità sostitutiva del preavviso ma non anche al suo calcolo per quel che qui interessa nel TFR posto che, come detto, il preavviso di licenziamento non ha efficacia reale, bensì obbligatoria, e dunque qualora una delle parti receda con effetto immediato il rapporto si risolve e residua l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 770 depositata il 12 gennaio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012

In tema di licenziamento disciplinare, qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente nel rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall'accertata illegittimità dell'ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d'inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell'illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall'art. 18, comma 4, della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012

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