lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 novembre 2022, n. 33343 – In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l’illegittimità del provvedimento concessorio dell’intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere – di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell’art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 – comporta l’illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l’accertamento, previa disapplicazione “incidenter tantum” del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell’inadempimento del datore di lavoro in ordine all’obbligazione retributiva alla stregua dell’ordinario regime previsto dall’art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d’esonero dalle conseguenze dell’inadempimento, l’elevazione al livello dell’impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

In materia di cassa integrazione guadagni straordinaria, l'illegittimità del provvedimento concessorio dell'intervento di integrazione salariale in ragione della mancata indicazione e comunicazione alle organizzazioni sindacali dei criteri di scelta dei lavoratori da sospendere - di rotazione ovvero, ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento, dei criteri alternativi determinati ai sensi dell'art. 1, comma 8, legge n. 223 del 1991 - comporta l'illegittimità della sospensione operata dal datore di lavoro dei lavoratori stessi, i quali, vantando una posizione di diritto soggettivo, possono chiedere al giudice ordinario l'accertamento, previa disapplicazione "incidenter tantum" del provvedimento amministrativo di concessione della c.i.g.s., dell'inadempimento del datore di lavoro in ordine all'obbligazione retributiva alla stregua dell'ordinario regime previsto dall'art. 1218 c.c., essendo venuta meno, quale ragione d'esonero dalle conseguenze dell'inadempimento, l'elevazione al livello dell'impossibilità della prestazione delle situazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione industriale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 novembre 2022, n. 32810 – In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l’insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell’art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall’art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92 del 2012, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell’ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un’altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto

In tema di licenziamento individuale per giusta causa, l'insussistenza del fatto contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria ai sensi dell'art. 18, comma 4, St. lav., come modificato dall'art. 1, comma 42, lett. b), della L. n. 92 del 2012, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente ma privo del carattere di illiceità, come nell'ipotesi del dipendente che, durante il periodo di assenza per malattia, svolga un'altra attività lavorativa, senza che ciò determini, per le sue concrete modalità di svolgimento, alcun rischio di aggravamento della patologia né alcun ritardo nella ripresa del lavoro, e dunque senza violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto

Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 settembre 2017 (ndr: D.M. n. 2 del 27 settembre 2017) – Modalità di recupero, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2020, in favore delle imprese con periodi di CIGS conclusi entro il 31 marzo 2022 – INPS – Messaggio 16 novembre 2022, n. 4135

INPS - Messaggio 16 novembre 2022, n. 4135 Sgravio contributivo di cui all’articolo 6 del D.L. n. 510/1996, e successive modificazioni, in favore delle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 726/1984, nonché dell’articolo 21, comma 1, lett. c), del D.lgs n. 148/2015. D.I. n. 2 del 27 [...]

Indennità una tantum di importo pari a 150 euro – Articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 – INPS – Circolare 16 novembre 2022, n. 127

INPS - Circolare 16 novembre 2022, n. 127 Articolo 19 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144. Indennità una tantum di importo pari a 150 euro. Istruzioni applicative e contabili. Variazioni al piano dei conti SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per pensionati e altre [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 novembre 2022, n. 33759 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità. Tale principio è applicabile anche in caso di attività svolta da una lavoratrice legata da vincolo di coniugio e di affinità ai titolari della società datrice di lavoro, laddove venga ravvisata l’irrilevanza del vincolo di familiarità rispetto alle concrete modalità della prestazione nel contesto aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 novembre 2022, n. 33658 – La declaratoria di nullità dell’interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell’ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l’obbligo per quest’ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell’offerta della prestazione lavorativa

La declaratoria di nullità dell'interposizione di manodopera per violazione di norme imperative e la conseguente esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato determina, nell'ipotesi in cui per fatto imputabile al datore di lavoro non sia possibile ripristinare il predetto rapporto, l'obbligo per quest'ultimo di corrispondere le retribuzioni al lavoratore a partire dalla messa in mora decorrente dal momento dell'offerta della prestazione lavorativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 novembre 2022, n. 33639 – Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. “differenziale”, allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d’ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l’illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall’INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l’Istituto non abbia in concreto provveduto all’indennizzo

Il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 novembre 2022, n. 33136 – L’estensione dell’intervento del Fondo di garanzia dell’INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, possa essere applicato retroattivamente a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all’entrata in vigore della disposizione

L'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia dell'INPS per il pagamento del T.f.r. in favore di soci lavoratori di cooperative in situazione di insolvenza, possa essere applicato retroattivamente a condizione del pagamento dei contributi previdenziali per il periodo precedente all'entrata in vigore della disposizione

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