lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 16772 depositata il 23 giugno 2025 – Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest’ultimo l’onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie – se necessario formalmente – e di averlo nel contempo avvisato – in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

Le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale e irrinunciabile del lavoratore (a cui è intrinsecamente collegato il diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro) e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro; grava su quest'ultimo l'onere di provare di avere adempiuto il proprio obbligo di concedere le ferie medesime, mentre la perdita del diritto alle ferie (e, alla cessazione del rapporto di lavoro, alla corrispondente indennità sostitutiva) può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il recupero delle energie cui esse sono volte a contribuire; in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  Sentenza n. 16769 depositata il 23 giugno 2025 – L’ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l’impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell’impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività

L'ultimazione delle opere edili non è sufficiente a configurare un giustificato motivo di recesso, salvo che il datore di lavoro non dimostri l'impossibilità di utilizzazione dei lavoratori medesimi in altre mansioni compatibili, con riferimento alla complessità dell'impresa e alla generalità dei cantieri nei quali è dislocata la relativa attività

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17008 depositata il 25 giugno 2025 – Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Nel nostro ordinamento non esiste un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 Cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati

Obbligo di compilazione degli elementi e e degli elementi e – Circolare n. 96 del 26 maggio 2025 – INPS – Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025

INPS - Messaggio n. 2067 del 30 giugno 2025 Circolare n. 96 del 26 maggio 2025 - Obbligo di compilazione degli elementi <InfoAggEvento> e <TipoInfoAggEvento> e degli elementi <IdentMotivoUtilizzoCausale> e <TipoidentMotivoUtilizzo> Con la circolare n. 96 del 26 maggio 2025 è stato riepilogato il quadro normativo relativo al rimborso ai datori di lavoro del settore [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17201 depositata il 26 giugno 2025 – Ai fini del trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112 c.c. il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria

Ai fini del trasferimento di ramo d'azienda previsto dall'art. 2112 c.c. il ramo ceduto deve essere in grado di svolgere attività di impresa indipendentemente dall’eventuale contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato fra cedente e cessionaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 15999 depositata il 15 giugno 2025 – Il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, deve essere «meno favorevole» sin dall’inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art. 23 d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall’inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto

Il trattamento, per essere fonte di discriminazione diretta, deve essere «meno favorevole» sin dall’inizio, ed il contrasto giurisprudenziale sulla determinazione della retribuzione media globale giornaliera ex art. 23 d.lgs. n.151/2001 non consentiva, sin dall’inizio, di ritenere meno favorevole il trattamento erogato rispetto a un trattamento più favorevole oggettivamente incerto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16147 depositata il 16 giugno 2025 – La durata media settimanale, poiché prevista dall’art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può “in ogni caso” essere superato, deve essere calcolata in relazione all’attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

La durata media settimanale, poiché prevista dall'art. 4 in funzione di un limite massimo di 48 ore di lavoro che non può "in ogni caso" essere superato, deve essere calcolata in relazione all'attività effettivamente prestata; ciò comporta che il segmento temporale di riferimento, ai fini del calcolo della media settimanale, deve essere epurato dai periodi di sospensione della prestazione e, specificamente, dalle assenze per ferie e per malattia e che di queste non deve tenersi conto nel computo del tempo di lavoro eseguito

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