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INAIL – Comunicato 04 ottobre 2021 – Sovrintendenza sanitaria centrale: Raccomandazioni sul Covid-19

INAIL - Comunicato 04 ottobre 2021 Sovrintendenza sanitaria centrale: Raccomandazioni sul Covid-19 Con due Raccomandazioni, n. 5/2020 e n. 8/2020, la Sovrintendenza sanitaria centrale fornisce chiarimenti rispettivamente sulle modalità di conferma diagnostica dell’infezione da SARS-CoV-2, sulla durata del periodo di inabilità temporanea assoluta (ITA) negli infortuni da COVID-19 e sui criteri medico-legali da adottare per [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26710 – La giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica, che richiede di essere concretizzata dall’interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di incongruenze

La giusta causa di licenziamento integra una clausola generale o norma elastica, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e la cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di incongruenze

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26692 – Contratto di lavoro subordinato a termine e ragioni giustificatrici

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26692 Rapporto di lavoro - Contratto a termine - Nullità - Ragioni giustificatrici Rilevato che con sentenza n. 401 dell'8 marzo 2017, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, accogliendo l'impugnazione proposta dalla Aeroporti di P. S.p.A., ha respinto la domanda [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 01 ottobre 2021, n. 26709 – Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell’ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l’inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia

Lo svolgimento di altra attività da parte del dipendente assente per malattia può giustificare il recesso del datore di lavoro, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia, dimostrando quindi, una fraudolenta simulazione, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio ex ante in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio, con conseguente irrilevanza della tempestiva ripresa del lavoro alla scadenza del periodo di malattia

INPS – Messaggio 01 ottobre 2021, n. 3327 – Differimento al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020

INPS - Messaggio 01 ottobre 2021, n. 3327 Differimento al 6 ottobre 2021 del termine di presentazione delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 Si comunica che, a causa di difficoltà rappresentate dalle aziende, il termine di presentazione (30 settembre 2021) delle domande di esonero ai sensi dell’articolo 222 del [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26262 – Soltanto un legittimo trasferimento d’azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 2112 c.c.; con il conseguente venir meno dell’unicità del rapporto, qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l’instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore “continui” di fatto a lavorare

Soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporti la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico ed immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 2112 c.c.; con il conseguente venir meno dell'unicità del rapporto, qualora il trasferimento sia dichiarato invalido, stante l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro con il soggetto alle cui dipendenze il lavoratore "continui" di fatto a lavorare

CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE – Sentenza 30 settembre 2021, n. C-285/20 – L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione

L’articolo 65, paragrafi 2 e 5, del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, deve essere interpretato nel senso che i motivi, segnatamente di ordine familiare, per i quali la persona interessata ha trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente, non devono essere presi in considerazione ai fini dell’applicazione di tale disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26267 – La collocazione della sanzione della retrocessione nella giusta dimensione di alternativa al licenziamento rende evidente come ogni effetto disagevole per il dipendente autoferrotranviere, peraltro eventualmente temporaneo e revocabile, costituisca un trattamento in melius rispetto all’alternativa della cessazione del rapporto di lavoro

La collocazione della sanzione della retrocessione nella giusta dimensione di alternativa al licenziamento rende evidente come ogni effetto disagevole per il dipendente autoferrotranviere, peraltro eventualmente temporaneo e revocabile, costituisca un trattamento in melius rispetto all'alternativa della cessazione del rapporto di lavoro

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