CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26267
Rapporto di lavoro – Sanzione disciplinare – Retrocessione in carriera – Misura a “carattere punitivo e militaresco
Fatti di causa
La Corte di appello di Brescia con la sentenza n. 327/2014 aveva respinto l’appello proposto da P.M. avverso la decisione con cui il tribunale di Bergamo aveva rigettato la domanda dallo stesso avanzata nei confronti di A. Servizi spa, diretta alla reintegrazione nel profilo professionale di addetto all’esercizio con parametro retributivo 193 ed alla declaratoria di cessazione della proroga del termine previsto per gli aumenti retributivi contrattuali già disposto dalla società quale conseguenza della sanzione inflitta in data 23 luglio 2009. Esponeva il giudice di appello che l’azienda aveva sanzionato disciplinarmente il dipendente con la retrocessione in carriera prevista dall’art. 37, co.1, del R.D. n.148/1931 e la ulteriore sanzione della proroga del termine per l’aumento della retribuzione, previsto dall’art. 44 del medesimo regio decreto.
La corte territoriale, dopo aver preso atto che il dipendente non aveva contestato il merito della sanzione, aveva respinto la sua richiesta di rimozione degli effetti delle sanzioni applicate, anche valutando infondate le eccezioni di incostituzionalità delle disposizioni ad esse relative, in ragione della specialità del rapporto di lavoro dei ferrotranvieri. A tal riguardo il giudice di appello riteneva non sussistenti i rappresentati profili di violazione dell’art. 3 Cost. con riguardo al principio di parità di trattamento con gli altri lavoratori pubblici o privati, non rilevante il richiamo all’art. 35 Cost., trattandosi di limitazione temporanea alla progressione in carriera, non incidente sul complessivo diritto alla formazione e crescita professionale, anche per il possibile ripristino della pregressa qualifica rivestita all’esito di positiva valutazione.
Avverso detta decisione il P. proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi cui resisteva con controricorso la società A. Servizi Spa.
All’udienza del 19 febbraio 2019 la causa era trattata in pubblica udienza.
Con ordinanza interlocutoria il Giudice di legittimità dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, limitatamente alla “punizione” della “retrocessione”, 44 e 45 (comma Illimitatamente alla retrocessione) dell’Allegato A ( Regolamento contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione) al Regio decreto n. 148/1931, in relazione agli articoli 1,2,3,4, 35 e 36 Cost.; era rimessa la questione al Giudice delle Leggi e disposta la sospensione del giudizio.
Con l’ordinanza interlocutoria in oggetto questa Corte sottoponeva al vaglio del giudizio costituzionale le predette disposizioni valutando che, ritenendosi tutt’ora vigente ed applicabile il Regio Decreto del 1931 n. 148, e, pertanto, la sanzione della retrocessione, fosse da mettersi in dubbio la sua rispondenza al dettato costituzionale, trattandosi di misura a “carattere punitivo e militaresco”, espressione di un “retrivo aspetto etico-sociale” non coerente con i valori affermatisi con la carta costituzionale, quanto al valore lavoro ed alla tutela ad esso riconosciuta, quale espressione del pieno sviluppo della personalità umana.
Con sentenza n. 188/2020 la Corte Costituzionale dichiarava inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 37 primo comma, numero 5, in relazione all’art. 44, primo comma, dell’allegato A al regio decreto n. 148/131, con riguardo all’ipotesi in cui la retrocessione è sanzione “diretta” nei confronti dell’autoferrotranviere resosi responsabile degli illeciti disciplinari previsti dall’art. 44 primo comma del richiamato Allegato A.
Tale ipotesi era ritenuta estranea alla fattispecie in esame, trattando, quest’ultima, non già della diretta applicazione della retrocessione per un comportamento illecito dell’autoferrotranviere, ma della applicazione di tale sanzione quale “sostitutiva ” della destituzione altrimenti applicabile.
La Corte, tenendo distinte le due ipotesi di retrocessione ( sanzione diretta e sanzione sostitutiva del licenziamento), valutava inammissibili le questioni poste con riferimento alla retrocessione quale diretta sanzione, in quanto non rilevante nel giudizio in esame, ed invece infondate le questioni sollevate con riferimento alla retrocessione quale sanzione “sostitutiva” della destituzione.
Osservava in proposito che in tale dimensione prospettica è da ritenersi ragionevole una normativa speciale che consenta, quale alternativa al licenziamento disciplinare , dì destinare il dipendente a mansioni inferiori, e ciò perché, se pur si verifichi una disparità di trattamento con altre categorie di lavoratori ( pubblici e privati), sì tratta comunque di un trattamento in melius e non in peius.
All’esito del giudizio di costituzionalità, la causa era fissata per l’odierna udienza per la decisione alla luce dei principi posti dal Giudice delle Leggi.
Le parti depositavano memorie.
Il sostituto Procuratore Generale depositava conclusioni ai sensi dell’art. 23, co.8 bis, del d.l. n. 137/2020, convertito , con modificazioni, dalla legge n. 176/2020. Con esse concludeva per il rigetto del ricorso originario.
Ragioni della decisione
1)- Con il primo motivo è dedotta la violazione di legge con riguardo agli artt. 2,co.1, 3, 4, e 35 co.1, Cost., quale conseguenza del rigetto della eccezione di costituzionalità sollevata rispetto agli artt. 37 e 44 del RD .
2) – Con il secondo motivo è censurata la omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine alla presunta specialità del rapporto di lavoro relativo agli autoferrotranvieri, problematica da considerarsi fatto controverso decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti.
3)- Con il terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 102 co.1, 1e..b). del d.lvo n. 112/98 nonché dell’art. 7 della legge n. 300/70. Soppressione dei Consigli di disciplina.
4) – Con il quarto motivo è denunciata la omessa, insufficiente, e/o contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta violazione degli artt. 2 e 4 Cost. , problematica da considerarsi fatto controverso decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione tra le parti. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 7 l. n. 300/70
5)- Con le censure contenute nei motivi 1-2-4 ( e in parte 3) parte ricorrente pone in dubbio la legittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli artt. 37 ,co.1, e 44 co.1,2,4 e 5 del Regio decreto n. 148/1931 per le parti in cui prevedono la retrocessione ( qualifica e mansioni inferiori ) tra le punizioni da infliggere agli agenti in caso di illecito disciplinare , con le conseguenze della proroga del termine normale dell’aumento dello stipendio.
In particolare il ricorrente rileva le erronee valutazioni della Corte territoriale circa la compatibilità delle suddette disposizioni con parametri costituzionali quali l’art. 3, l’art. 3 , 35 e 36 Cost. , nonché la mancata applicazione di regole generali del rapporto di lavoro subordinato quali l’art. 2103 c.c., nonché l’art. 7 della legge n. 300/70.
I dubbi posti e le doglianze avanzate nel ricorso in origine proposto dinanzi a questa Corte sono state oggetto della pronuncia del Giudice delle Leggi n. 188/2020.
La Corte costituzionale, con la predetta sentenza ha fatto una preliminare distinzione tra le due ipotesi di retrocessione considerate dalla disposizione posta al suo esame: retrocessione “diretta” quale sanzione inflitta per illecito previsto , estranea alla fattispecie all’esame e dunque non di rilievo ai fini del giudizio costituzionale in questione; retrocessione “sostitutiva” della sanzione espulsiva della destituzione/licenziamento.
Ipotesi, quest’ultima, oggetto del ricorso.
Così delimitato l’ambito del suo giudizio, la sentenza ha escluso la violazione delle richiamate norme costituzionali ( art. 3, 35, 36 Cost) essendo, la retrocessione sostitutiva, misura “in melius” nel trattamento riservato al dipendente, in quanto diretta a conservare il posto di lavoro.
Intesa in tal modo, la disciplina speciale non presenta caratteri di intollerabile disparità di trattamento e violazione di principi costituzionali in materia di rapporto di lavoro nei confronti degli autoferrotranvieri, ma costituisce regola rispettosa del principio di ragionevolezza in quanto “normativa speciale che consenta, quale alternativa al licenziamento per motivi disciplinari, di destinare il dipendente a mansioni inferiori.., dovendo il licenziamento essere considerato come un’extrema ratio”. In ragione di tali argomentazioni, i motivi 1-2-4 sono da rigettare.
6)- Con riguardo al terzo motivo, parte ricorrente rileva che erroneamente la Corte d’appello ha evidenziato come il legislatore abbia scelto di non intervenire nella materia in questione, atteso che il decreto legislativo n. 112/98 in attuazione della c.d. riforma Bassanini, abbia previsto la soppressione delle norme relative alla nomina dei Consigli di disciplina, così come la Regione Lombardia sia intervenuta ( legge regionale 2000) per sopprimere le funzioni amministrative concernenti la nomina dei Consigli di disciplina delle aziende di trasporto pubblico locale.
Con tali censure parte ricorrente vuole sottolineare , anche dall’angolo di vista procedurale, come la disciplina specialistica, già superata da diversi interventi legislativi, debba lasciare spazio alla applicazione del diritto comune dettato dalla legge n. 300/70.
La censura, rafforzativa degli argomenti già spesi per evidenziare la ritenuta illegittimità costituzionale delle disposizioni speciali in argomento, oltre che posta per la prima volta in questa sede, e dunque per questo inammissibile, risulta comunque irrilevante rispetto alle valutazioni già svolte dal Giudice delle leggi sulla compatibilità e ragionevolezza della disciplina specialistica per gli autoferrotranvieri, ragionevolezza , quella richiamata, che va commisurata alla luce della dirimente statuizione del Giudice delle Leggi secondo cui ” Le norme censurate non possono ritenersi contrarie, in parte qua, ai parametri evocati, proprio perché permettono al dipendente di conservare, comunque sia, il posto di lavoro, nonostante la grave mancanza disciplinare “. La collocazione della sanzione della retrocessione nella giusta dimensione di alternativa al licenziamento rende evidente come ogni effetto disagevole per il dipendente autoferrotranviere, peraltro eventualmente temporaneo e revocabile, costituisca un trattamento in melius rispetto all’alternativa della cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
rigetta i motivi nn. 1), 2) e 4) del ricorso e dichiara inammissibile il terzo motivo. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 6.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
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