CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26267 – La collocazione della sanzione della retrocessione nella giusta dimensione di alternativa al licenziamento rende evidente come ogni effetto disagevole per il dipendente autoferrotranviere, peraltro eventualmente temporaneo e revocabile, costituisca un trattamento in melius rispetto all’alternativa della cessazione del rapporto di lavoro