CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13185 depositata il 18 maggio 2025 – Ai fini dell’accertamento della subordinazione è canone primario d’interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, comma 2, c.c.), che «illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto», di modo che «la qualificazione convenzionale d’un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente»
Ai fini dell'accertamento della subordinazione è canone primario d'interpretazione il «comportamento complessivo» delle parti, «anche posteriore alla conclusione del contratto» (art. 1362, comma 2, c.c.), che «illumina il significato delle pattuizioni consacrate nel testo negoziale e consente di saggiarne la coerenza con la successiva attuazione del rapporto», di modo che «la qualificazione convenzionale d'un rapporto di lavoro come autonomo, pur non potendo essere pretermessa, non ha valenza dirimente e non dispensa comunque il giudice dal compito di verificare quelle concrete modalità attuative del rapporto in esame, che rappresentano il tratto distintivo saliente»