lavoro

INPS – Circolare n. 92 del 19 maggio 2025 – Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare – Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 – 30 giugno 2026

INPS - Circolare n. 92 del 19 maggio 2025 Corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare - Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026 SOMMARIO: Con la presente circolare si comunicano i nuovi livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’Assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13048 depositata il 16 maggio 2025 – Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede innanzi tutto che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 cc; se, poi, determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 cc, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno

Al fine di valutare la validità del patto di non concorrenza, in riferimento al corrispettivo dovuto, si richiede innanzi tutto che, in quanto elemento distinto dalla retribuzione, lo stesso possieda i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 cc; se, poi, determinato o determinabile, va verificato, ai sensi dell’art. 2125 cc, che il compenso pattuito non sia meramente simbolico o manifestamente iniquo o sproporzionato, in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue capacità di guadagno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13042 depositata il 16 maggio 2025 – La determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, che ben può escludere alcune voci ed includerne altre, senza che tali clausole siano in contrasto con l’art. 36 Cost.

La determinazione della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, in assenza di apposite previsioni di fonte legale, è rimessa alla contrattazione collettiva, che ben può escludere alcune voci ed includerne altre, senza che tali clausole siano in contrasto con l’art. 36 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 13038 depositata il 16 maggio 2025 – Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento

Il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento

L’obbligo, per il lavoratore, di svolgere turni di pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non determinante interventi di assistenza, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10648 depositata il 23 aprile 2025, intervenendo in tema orario di lavoro e tempo di reperibilità, ha riaffermato il principio secondo cui "in base alla normativa dell’Unione europea, come interpretata dalla Corte di Giustizia e come attuata nella normativa italiana, la definizione di “orario di lavoro” [...]

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che si avvalga del permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 per attendere ad esigenze diverse in quanto, tale comportamento, integra l’abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro che dell’Ente assicurativo, con rilevanza anche ai fini disciplinari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 12322 depositata il 9 maggio 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare per abuso dei permessi ex legge 104/1992, ha ribadito il principio secondo cui "il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso ex art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 12277 depositata il 9 maggio 2025 – La prova del carattere ritorsivo del licenziamento, che grava sul lavoratore, ben può essere ricavata dal giudice di merito valorizzando tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova medesima

La prova del carattere ritorsivo del licenziamento, che grava sul lavoratore, ben può essere ricavata dal giudice di merito valorizzando tutto il complesso degli elementi acquisiti al giudizio, compresi quelli già considerati per escludere il giustificato motivo oggettivo, nel caso in cui questi elementi, da soli o nel concorso con altri, nella loro valutazione unitaria e globale consentano di ritenere raggiunta, anche in via presuntiva, la prova medesima

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12293 depositata il 9 maggio 2025 – Il superamento del periodo di comporto costituisce un’autonoma fattispecie di recesso, regolata dall’art. 2110, secondo comma, cod.civ., che conferisce all’imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell’art. 2118 c.c.” quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi

Il superamento del periodo di comporto costituisce un’autonoma fattispecie di recesso, regolata dall’art. 2110, secondo comma, cod.civ., che conferisce all’imprenditore il diritto di recedere dal contratto di lavoro “a norma dell’art. 2118 c.c.” quando la malattia del lavoratore si sia protratta oltre il periodo stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dagli usi

Torna in cima