lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10950 depositata il 26 aprile 2025 – Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (“petitum” e “causa petendi”) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (“petitum” immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (“petitum” mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato

Ricorre violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nell’ipotesi in cui il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione ("petitum" e "causa petendi") e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto ("petitum" immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso ("petitum" mediato), cioè quando il giudice pronunci oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori, attribuendo alla parte un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10891 depositata il 24 aprile 2025 – In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all’attendibilità del teste – che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso – forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all’eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità

In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 11327 depositata il 30 aprile 2025 – Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall’allegazione d’un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

Differenza tra le difese in fatto e le eccezioni di merito: le prime consistono nella negazione dei fatti costitutivi del diritto azionato dall'attore, mentre le seconde (che siano eccezioni in senso lato o in senso stretto) sono caratterizzate da un doppio indefettibile nucleo, composto dall'allegazione d'un fatto (inteso nella sua accezione storico-fenomenica) e dalla sua particolare significatività giuridica, vale a dire dalla sua idoneità a impedire, modificare, o estinguere il diritto ex adverso azionato. Come empirico criterio distintivo valga la circostanza che i fatti che integrano la struttura delle eccezioni sono logicamente o cronologicamente successivi a quelli costitutivi della pretesa attorea (mentre, a loro volta, le mere difese in diritto consistono nell’invocare l’applicazione d’una data disposizione normativa senza, a tal fine, allegare fatti ulteriori).

Nel licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante e la scala valoriale formulata dalle parti sociali deve costituire uno dei parametri cui occorre fare riferimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10962 depositata il 26 aprile 2025, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha riaffermato il principio secondo cui "in tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è vincolante, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10414 depositata il 21 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell’illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell’ente che ha commesso l’abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l’assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l’esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

In tema di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'illecito a condizione che essa avvenga nei ruoli dell'ente che ha commesso l'abuso e che si ponga con esso in rapporto di diretta derivazione causale, non essendo sufficiente che l'assunzione sia stata semplicemente agevolata dalla successione dei contratti a termine, ma occorrendo che sia stata da essa determinata, costituendo l'esito di misure specificamente volte a superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione, sia pure attraverso blande procedure selettive

L’attività consistente nell’indossare e dismettere la divisa aziendale rientra nella categoria del tempo di lavoro retribuibile nel caso in cui si svolga in locali aziendali prefissati, ed in tempi delimitati

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025, intervenendo in tema della c.d. indennità di divisa, ha statuito il principio di diritto secondo cui "In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 10345 depositata il 19 aprile 2025 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l’infermiere che, deducendo di avere reso una prestazione lavorativa eccedente l’orario ordinario di lavoro perché tenuto a indossare e dismettere la divisa rispettivamente prima di prendere servizio e dopo la fine del turno, chieda, per tale ragione, il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto alla retribuzione spettante è tenuto a dimostrare di avere effettuato le operazioni di vestizione e svestizione in questione prima e dopo le timbrature effettuate in entrata e in uscita

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