lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9282 depositata l’ 8 aprile 2025 – La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

La normativa sui licenziamenti individuali di cui alla L. 604/1966 è applicabile soltanto nel caso in cui l’assunzione diventi definitiva e comunque quando siano decorsi sei mesi dall’inizio del rapporto di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 9282 depositata l' 8 aprile 2025, intervenendo in tema di decadenza dell'impugnazione del licenziamento, ha ribadito il principio secondo cui "il regime decadenziale previsto dall’art. 32 della legge n. 183/2010 si applica alle ipotesi di allontanamento dal lavoro ivi espressamente indicate e non, quindi, al recesso [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9053 depositata il 6 aprile 2025 – I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9023 depositata il 5 aprile 2025 – E’ il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

E' il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali

In tema di cd. sistemi difensivi, sono consentiti i controlli posti in essere dal datore di lavoro finalizzati alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro o ad evitare comportamenti illeciti, in presenza di un fondato sospetto circa la commissione di un illecito, purché sia assicurato un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9268 depositata l’ 8 aprile 2025 – I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l’attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l’adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

I controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo, non potendo, invece, avere ad oggetto l'adempimento della prestazione lavorativa, in ragione del divieto di cui agli artt. 2 e 3 st.lav.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 9258 depositata l’ 8 aprile 2025 – Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l’oggetto della prestazione dall’art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile

Il patto di non concorrenza, anche se è stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato, rimane autonomo da questo, sotto il profilo prettamente causale, per cui il corrispettivo con esso stabilito, essendo diverso e distinto dalla retribuzione, deve possedere soltanto i requisiti previsti in generale per l'oggetto della prestazione dall'art. 1346 c.c. e, quindi, deve essere determinato o determinabile.

Legittimo il patto di non concorrenza che prevede un corrispettivo che sia elemento distinto dalla retribuzione e l’oggetto sia determinato o almeno determinabile

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con le ordinanza n. 9256 e 9258 depositata lì 8 aprile 2025, intervenendo in tema di patto di non concorrenza, ha ribadito il principio secondo cui "(Cass. Cass. n. 16489/2009, Rv. 610157 - 01; Cass. Sez. L, Ordinanza n. 5540 del 2021) (...) il patto di non concorrenza costituisce [...]

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