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Lavoratori extra – Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 – INPS – Messaggio n. 913 del 14 marzo 2025

INPS - Messaggio n. 913 del 14 marzo 2025 Lavoratori extra - Precisazioni riguardanti i settori del turismo e dei c.d. “pubblici esercizi” esclusi dall’applicazione del contributo addizionale di cui al comma 28 dell’articolo 2 della Legge n. 92/2012 - Istruzioni operative 1. Quadro normativo Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste di [...]

Pagamento dei premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – INAIL – Circolare n. 22 del 14 marzo 2025

INAIL - Circolare n. 22 del 14 marzo 2025 Pagamento dei premi e accessori - Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili Quadro Normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5718 depositata il 4 marzo 2025 – In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva

In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di anzianità con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all’esistenza di posti disponibili, secondo l’assetto organizzativo fissato nell’atto aziendale, alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6303 depositata il 10 marzo 2025 – Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall’impugnazione dell’illegittimo recesso, restando salva peraltro l’applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato – nel presupposto dell’intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato – un vero e proprio licenziamento da quest’ultimo rapporto

Nel caso di scadenza di un contratto di lavoro a termine illegittimamente stipulato e di comunicazione (da parte del datore di lavoro) della conseguente disdetta, non è applicabile la norma dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966, relativa alla decadenza del lavoratore dall'impugnazione dell'illegittimo recesso, restando salva peraltro l'applicabilità di tale norma qualora il datore di lavoro, anziché limitarsi a comunicare la disdetta per scadenza del termine, abbia intimato - nel presupposto dell'intervenuta conversione del rapporto a termine in un rapporto a tempo indeterminato - un vero e proprio licenziamento da quest'ultimo rapporto

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

Nel caso in cui il datore di lavoro non si limiti alla comunicazione della disdetta per scadenza del termine, ma intima un vero e propri licenziamento allora trovano applicazione le norme sulla decadenza dell’impugnazione del recesso, così come quelle inerenti alle tutele in caso di illegittimità della sanzione espulsiva

Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori collocati in quiescenza – INPS – Circolare n. 57 dell’ 11 marzo 2025

INPS - Circolare n. 57 dell' 11 marzo 2025 Riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori collocati in quiescenza SOMMARIO: Con la presente circolare si forniscono indicazioni in merito al riconoscimento della tutela previdenziale della malattia ai lavoratori titolari di un trattamento pensionistico che avviano un nuovo rapporto di lavoro dipendente. INDICE 1. Premessa [...]

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – INPS – Circolare n. 56 dell’ 11 marzo 2025

INPS - Circolare n. 56 dell' 11 marzo 2025 Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 6 marzo 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza 0n. 5388 depositata il 1° marzo 2025 – L’erogazione dell’assegno per il nucleo familiare previsto dall’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione – la cui ricorrenza deve essere provata dall’interessato – dell’effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l’assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

L'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare previsto dall'art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, conv. in l. n. 153 del 1988, presuppone la duplice condizione - la cui ricorrenza deve essere provata dall'interessato - dell'effettivo svolgimento di attività lavorativa, nonché della sussistenza del requisito reddituale di cui al comma 10 dello stesso art. 2, per cui l'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare

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