lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1445 depositata il 21 gennaio 2025 – Nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

Nell’applicazione dell’art. 8, comma 4, d.lgs. n. 22/2015, secondo cui l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata della NASpI obbliga l’assicurato a restituire per intero l’anticipazione ottenuta, il lavoratore assicurato non può provare nei confronti dell’INPS l’avvenuta simulazione del rapporto di lavoro subordinato al fine di sottrarsi all’obbligo di restituzione, potendo viceversa l’INPS sempre dimostrare l’avvenuta instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato per ottenere la restituzione del trattamento corrisposto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 602 depositata il 10 gennaio 2025 – Il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l’espletamento delle loro funzioni sociali

Il datore di lavoro, per espressa previsione legislativa, è sì condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, ma ha pure precisato che detta fattispecie costituisce una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, equiparabili a quelle tributarie a causa dell'origine legale e della loro destinazione a beneficio di enti pubblici per l'espletamento delle loro funzioni sociali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 532 depositata il 9 gennaio 2025 – In presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all’esattezza dell’interpretazione

In presenza di una costante e consolidata giurisprudenza di legittimità, tanto più quando sia attinente ad un presupposto di rilevanza della questione e non già direttamente alla disposizione censurata, la norma espressa dal diritto vivente è assunta come tale da questa Corte senza che rilevino eventuali dubbi in ordine all'esattezza dell'interpretazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1833 depositata il 25 gennaio 2025 – L’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa

L’irrogazione da parte del dirigente scolastico di una misura disciplinare rispetto ad un procedimento che rientra, sulla base della competenza fissata sulla base del massimo edittale previsto per la violazione contestata, nella potestà dell’ufficio per i procedimenti disciplinari, comportando minori garanzie di terzietà, determina l’invalidità della sanzione stessa

INPGI – Circolare n. 2 del 10 febbraio 2025 – Liberi Professionisti – misura contributi 2025 – Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento – Contribuzione volontaria 2025 – Iscritti alla Gestione INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 – Adempimenti contributivi

INPGI - Circolare n. 2 del 10 febbraio 2025 Liberi Professionisti - misura contributi 2025 - Liquidazione una-tantum ex art. 28 del Regolamento - Contribuzione volontaria 2025 - Iscritti alla Gestione INPGI che ricoprono cariche di Amministratore Locale ex art. 81 e 86 del D.lgs. 267/2000 - Adempimenti contributivi Liberi Professionisti - misura contributi 2025 [...]

INPGI – Circolare n. 1 del 10 febbraio 2025 – A) Gestione inpgi (co.co.co.) – Valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2025; B) Rateazione debiti contributivi; C) Aggiornamenti procedura dasm

INPGI - Circolare n. 1 del 10 febbraio 2025 A) Gestione inpgi (co.co.co.) - Valori minimi e massimali retributivi e contributivi per l’anno 2025; B) Rateazione debiti contributivi; C) Aggiornamenti procedura dasm A) GESTIONE CO.CO.CO. - VALORI MINIMI E MASSIMALI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L’ANNO 2025 - GESTIONE INPGI EX DLGS 103/96 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE. [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2806 depositata il 5 febbraio 2025 – Il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del “minimo etico” e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza

Il licenziamento per giusta causa può fondarsi su violazioni del “minimo etico” e su condotte che ledano la fiducia del datore di lavoro, anche in assenza della previa affissione del codice disciplinare, quando si tratta di violazione di norme di legge o di doveri fondamentali di lealtà e riservatezza

Legittimo il licenziamento per abusivo accesso ai conti correnti di varie persone tramite il programma informatico aziendale senza ragioni di servizio in quanto tale comportamento configura una grave violazione dell’obbligo di fedeltà e riservatezza

Legittimo il licenziamento per abusivo accesso ai conti correnti di varie persone tramite il programma informatico aziendale senza ragioni di servizio in quanto tale comportamento configura una grave violazione dell'obbligo di fedeltà e riservatezza

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