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Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche – INPS – Messaggio n. 509 dell’ 11 febbraio 2025

INPS - Messaggio n. 509 dell' 11 febbraio 2025 Trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati dai datori di lavoro a titolo di fringe benefit e di stock option al personale cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo d’imposta 2024 ai fini dell’emissione delle Certificazioni Uniche 1. Premessa L’articolo 51, comma 1, del [...]

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 3400 depositata il 10 febbraio 2025, intervenendo in tema di demansionamento e relativa quantificazione del danno, ha ribadito il principio secondo cui "In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 3400 depositata il 10 febbraio 2025 – In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti

In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavòro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 374 depositata l’ 8 gennaio 2025 – NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

NAspi in base al combinato disposto degli artt. 9 comma 3 e 11 lettera b) d.lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza ─ ex art. 2966 cod. civ. ─ è sì la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga «entro trenta giorni dalla domanda di prestazione», come prevede la lettera dell’art.9 comma 3 cit..

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 2977 depositata il 6 febbraio 2025 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con la quale viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda – Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 – INPS – Circolare n. 39 del 7 febbraio 2025

INPS - Circolare n. 39 del 7 febbraio 2025 Legge 20 dicembre 2024, n. 199, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160 - Modifiche delle disposizioni in materia di sostegno al reddito per i datori di lavoro e i lavoratori del settore moda - Istruzioni operative e contabili SOMMARIO: Con la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1393 depositata il 20 gennaio 2025 – Un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato

Un superiore livello contrattuale non può riconoscersi sol perché il lavoratore svolge mansioni connotate da un quid pluris rispetto a quanto descritto nella declaratoria di appartenenza ove tale quid pluris non integri elemento decisivo (o comunque caratterizzante) del superiore inquadramento rivendicato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1095 depositata il 16 gennaio 2025 – Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in legge n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

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