lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1304 depositata il 20 gennaio 2025 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia

Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza del periodo teorico per il quale la prestazione medesima è riconosciuta – Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 – 20 maggio 2024, n. 90 – INPS – Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025

INPS - Circolare n. 36 del 4 febbraio 2025 Sentenza della Corte Costituzionale 10 aprile 2024 - 20 maggio 2024, n. 90 - Illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 4, del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in materia di restituzione integrale della prestazione NASpI in forma anticipata in caso di rioccupazione prima della scadenza [...]

Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – INPS – Circolare n. 34 del 4 febbraio 2025

INPS - Circolare n. 34 del 4 febbraio 2025 Variazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali SOMMARIO: La Banca Centrale Europea con la decisione di politica monetaria del 30 gennaio 2025 ha ridotto di 25 punti base il tasso di [...]

Pagamento dei premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – INAIL – Circolare n. 7 del 4 febbraio 2025

INAIL - Circolare n. 7 del 4 febbraio 2025 Pagamento dei premi e accessori - Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili Quadro normativo - Decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1996, n. 402 “Disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2803 depositata il 5 febbraio 2025 – L’amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall’autorità giudiziaria.

L'amministratore giudiziario ha il potere di risolvere il rapporto di lavoro su autorizzazione del giudice, senza dover seguire le garanzie procedimentali proprie del licenziamento disciplinare, purché la decisione sia adeguatamente motivata con il richiamo alla misura adottata dall'autorità giudiziaria.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’amministratore giudiziario è tenuto a provvedere alla custodia, alla conservazione e all’amministrazione dei beni sequestrati, potendo procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, senza che trovino applicazione le garanzie proprie del licenziamento disciplinare, purché contenga la specificazione dei motivi di recesso.

L’art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l’audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

L'art. 7 dello statuto dei lavoratori va interpretato nel senso che il termine di 5 giorni è riferibile alla documentata data di invio delle giustificazioni è non ricezione ed inoltre il datore di lavoro che intenda adottare una sanzione disciplinare non può omettere l'audizione del lavoratore incolpato, avendone fatta richiesta nei termini

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31711 depositata il 10 dicembre 2024 – Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole

Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole

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