lavoro

E’ onere del lavoratore, a dover provare di essere stato licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate e non per i singoli episodi e che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

E' onere del lavoratore, a dover provare di essere stato licenziato solo per il complesso delle condotte addebitate e non per i singoli episodi e che solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, i singoli episodi fossero tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31608 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi

Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2024-2025 – Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate – INAIL – Nota n. 370 del 14 gennaio 2025

INAIL - Nota n. 370 del 14 gennaio 2025 Pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione 2024-2025 - Tasso di interesse annuo e coefficienti per il calcolo degli interessi da applicare alle rate Il Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il tasso medio di interesse dei titoli di Stato per [...]

INPS – Messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025 – Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli eventi di malattia

INPS - Messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025 Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 - Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere [...]

Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025 – INPS – Circolare n. 3 del 15 gennaio 2025

INPS - Circolare n. 3 del 15 gennaio 2025 Sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie per l’anno 2025 SOMMARIO: Con la presente circolare si fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni aventi riflessi in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31523 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione; in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell’impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione; in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell’impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 605 depositata il 10 gennaio 2024 – Il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare  oneri  finanziari  sproporzionati,  idoneo  a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa, è stato individuato nella soluzione dello smart working dall’abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico

Il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare  oneri  finanziari  sproporzionati,  idoneo  a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, è stato individuato nella soluzione dello smart working dall'abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico

Il disabile ha diritto allo smat working e la società deve apportare un ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, deve essere idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione utile all’impresa

Il disabile ha diritto allo smat working e la società deve apportare un ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, deve essere idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione utile all'impresa

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