CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21996 depositata il 31 ottobre 2016 – Nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientrano anche fatti inerenti alla persona del lavoratore, ma incidenti sulla organizzazione aziendale, come il venir meno di determinati requisiti indispensabili per l’esecuzione della prestazione lavorativa, configurandosi una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 21996 depositata il 31 ottobre 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - LICENZIAMENTO - NOZIONE DI GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO - ORGANIZZAZIONE AZIENDALE - ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte di appello di Reggio Calabria, riformando la sentenza del giudice di prime cure, ha accolto la domanda [...]