lavoro

Gestione dipendenti pubblici (GDP) – UNIEMENS/ListaPosPA – Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili – Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” – Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 – INPS – Messaggio n. 3749 dell’ 11 novembre 2024, n. 3749

INPS - Messaggio n. 3749 dell' 11 novembre 2024, n. 3749 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - UNIEMENS/ListaPosPA - Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili - Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” - Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 L’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, [...]

Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico – INPS – Messaggio n. 3748 dell’ 11 novembre 2024

INPS - Messaggio n. 3748 dell' 11 novembre 2024 Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico Con il presente messaggio, anche a [...]

Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024 – Articolo 29 del Decreto-Legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 341/1995, e successive modificazioni – INPS – Circolare n. 93 dell’ 11 novembre 2024, n. 93

INPS - Circolare n. 93 dell' 11 novembre 2024, n. 93 Articolo 29 del Decreto-Legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 341/1995, e successive modificazioni - Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024 - Indicazioni operative SOMMARIO: Con il decreto 16 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28929 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare. La locuzione “ad ogni effetto”, per la sua ampiezza e per l’assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall’attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio "ad ogni effetto", quindi anche ai fini della "contestazione" disciplinare. La locuzione "ad ogni effetto", per la sua ampiezza e per l'assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall'attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente ritardatario

La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l'ordinanza n. 28929 depositata l' 11 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito il principio secondo cui "L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il [...]

Legittimo il licenziamento per giusta causa del sindacalista per la fruizione illegittima dei premessi sindacali

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa di un sindacalista, ha riaffermato il principio secondo cui "pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno "allo stesso datore di lavoro spetta [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024 – Pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali

Pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

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