lavoro

Legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente ritardatario

La Corte di Cassazione. sezione lavoro, con l'ordinanza n. 28929 depositata l' 11 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento disciplinare, ha statuito il principio secondo cui "L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il [...]

Legittimo il licenziamento per giusta causa del sindacalista per la fruizione illegittima dei premessi sindacali

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa di un sindacalista, ha riaffermato il principio secondo cui "pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno "allo stesso datore di lavoro spetta [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29135 depositata il 12 novembre 2024 – Pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l’effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali

Pur avendo il diritto al permesso in capo al dirigente sindacale provinciale natura di diritto potestativo, nondimeno allo stesso datore di lavoro spetta il diritto al controllo per accertare l'effettiva partecipazione dei sindacalisti, fruitori di tali permessi, alle riunioni degli organi direttivi, nazionali o provinciali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28248 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell’addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell’esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l’esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

In tema di licenziamento disciplinare, la necessaria correlazione dell'addebito con la sanzione deve essere garantita e presidiata, in chiave di tutela dell'esigenza difensiva del lavoratore, anche in sede giudiziale, ove le condotte in contestazione sulle quali è incentrato l'esame del giudice di merito non devono nella sostanza fattuale differire da quelle poste a fondamento della sanzione espulsiva, pena lo sconfinamento dei poteri del giudice in ambito riservato alla scelta del datore di lavoro

Le norme della FIFA in materia di trasferimenti internazionali di calciatori professionisti sono contrarie al diritto dell’Unione quando ostacolano la libertà di circolazione dei giocatori e restringono la concorrenza tra i club

La Corte di Giustizia UE, seconda sezione, con la sentenza depositata il 4 ottobre 2024 nella causa C-650/22, intervenendo in tema trasferimento dei giocatori di norme della FIFA ed UEFA ha stabilito che " L’articolo 45 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a norme che sono state adottate da un’associazione di diritto privato avente [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 27727 depositata il 25 ottobre 2024 – Il differimento del dies a quo per impugnare la delibera di esclusione si realizza soltanto a condizione che il socio escluso, dopo l’impugnazione stragiudiziale, abbia effettivamente dato corso al procedimento endoassociativo, perché solo a questa condizione può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l’autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2533 c.c. per consentire al collegio di “probiviri” di espletare la funzione di prevenzione della controversia

Il differimento del dies a quo per impugnare la delibera di esclusione si realizza soltanto a condizione che il socio escluso, dopo l’impugnazione stragiudiziale, abbia effettivamente dato corso al procedimento endoassociativo, perché solo a questa condizione può attendere tale determinazione per impugnare la delibera di esclusione davanti l'autorità giudiziaria, sino a tale momento restando sospesa la decorrenza del termine ex art. 2533 c.c. per consentire al collegio di “probiviri” di espletare la funzione di prevenzione della controversia

L’aggiornamento del DVR è obbligo del datore di lavoro e non può essere oggetto di delega come statuito dall’art. 17 del d.lgs. n. 81/2008

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 39168 depositata il 25 ottobre 2024, intervenendo in tema di responsabilità penale per violazione degli obblighi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, ha ribadito il principio secondo cui "nelle imprese di grandi dimensioni occorre un puntuale accertamento, in concreto, della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato [...]

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