lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28369 depositata il 5 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, l’immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

In tema di licenziamento disciplinare, l'immediatezza della contestazione va intesa in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l'accertamento dei fatti o la complessità della struttura organizzativa dell'impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 28171 depositata il 31 ottobre 2024 – Valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro. La presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio

Valida l'intimazione del licenziamento inviata all'indirizzo comunicato all'azienda al momento dell'assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro. La presunzione di conoscenza del quale sia contestato il suo pervenimento a destinazione, non è integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata, essendo necessaria, attraverso l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio

Legittimo il licenziamento comunicato all’indirizzo comunicato all’azienda, il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell’ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell’arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza

Legittimo il licenziamento comunicato all'indirizzo comunicato all'azienda, il lavoratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto le eventuali variazioni di residenza o di domicilio, e nell'ipotesi mancato ritiro della raccomandata trova applicazione la presunzione dell'arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c. con obbligo di depositare l'avviso di ricevimento o l'attestazione di compiuta giacenza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28122 depositata il 31 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28294 depositata il 4 novembre 2024 – L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28164 depositata il 31 ottobre 2024 – L’art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ipotesi di cambio appalto

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

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