lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28294 depositata il 4 novembre 2024 – L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

L’obbligo di comunicazione contrattualmente posto a carico del lavoratore, dal CCNL settore bancario, è finalizzato a notiziare il datore dell’esistenza di indagini penali per reati che possano avere incidenza sul legame fiduciario, così mettendo la parte datoriale nelle condizioni di svolgere indagini interne, iniziare un procedimento disciplinare, eventualmente poi sospendendo lo stesso oppure rinviando “alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valutazione dei fatti”

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28164 depositata il 31 ottobre 2024 – L’art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ipotesi di cambio appalto

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Illegittimo il licenziamento disciplinare in difetto della contestazione in quanto la preventiva contestazione del fatto disciplinarmente rilevante rappresenta un presupposto logico e giuridico necessario per la valutazione di illegittimità del recesso

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28927 depositata l’ 11 novembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970, come modificato dalla legge. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto  articolo  per  il  caso  di  difetto  assoluto  di giustificazione  del  provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza contestazione di addebito

Gestione dipendenti pubblici (GDP) – UNIEMENS/ListaPosPA – Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili – Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” – Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 – INPS – Messaggio n. 3749 dell’ 11 novembre 2024, n. 3749

INPS - Messaggio n. 3749 dell' 11 novembre 2024, n. 3749 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - UNIEMENS/ListaPosPA - Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili - Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” - Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 L’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, [...]

Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 – Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico – INPS – Messaggio n. 3748 dell’ 11 novembre 2024

INPS - Messaggio n. 3748 dell' 11 novembre 2024 Massimale contributivo ai sensi dell’articolo 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Chiarimenti per il corretto adempimento dell’obbligo contributivo nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico Con il presente messaggio, anche a [...]

Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024 – Articolo 29 del Decreto-Legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 341/1995, e successive modificazioni – INPS – Circolare n. 93 dell’ 11 novembre 2024, n. 93

INPS - Circolare n. 93 dell' 11 novembre 2024, n. 93 Articolo 29 del Decreto-Legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 341/1995, e successive modificazioni - Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2024 - Indicazioni operative SOMMARIO: Con il decreto 16 maggio 2024, il Ministero del Lavoro e delle politiche [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28929 depositata l’ 11 novembre 2024 – L’espressione adoperata dall’art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui “Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione”, secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio “ad ogni effetto”, quindi anche ai fini della “contestazione” disciplinare. La locuzione “ad ogni effetto”, per la sua ampiezza e per l’assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall’attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

L'espressione adoperata dall'art. 7, ultimo comma, St. lav., secondo cui "Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione", secondo il suo inequivoco tenore letterale, impedisce di far leva sui precedenti disciplinari dopo due anni dalla applicazione delle sanzioni e consente, al contrario, di tener conto e cioè di valutare detti precedenti entro il biennio "ad ogni effetto", quindi anche ai fini della "contestazione" disciplinare. La locuzione "ad ogni effetto", per la sua ampiezza e per l'assenza di qualsiasi preclusione o limite, in nessun modo può essere letta come riferita al solo provvedimento di licenziamento, così da far coincidere, come preteso dall'attuale ricorrente, il dies ad quem del biennio con la decisione di recesso

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