CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17456 depositata il 31 agosto 2016 – Il principio di proporzione tra la gravità dell’illecito disciplinare e la relativa sanzione, che trova applicazione non soltanto al recesso intimato ai sensi dell’art. 2119 c.c., comporta che il giudice debba valutare non solo il comportamento previsto dalla norma, di contratto o di altra fonte, come punibile con il licenziamento, ma anche l’inserimento eventuale di esso nella vicenda caratterizzata da altri e sia pur meno gravi illeciti disciplinari
CORTE di CASSAZIONE sentenza n. 17456 depositata il 31 agosto 2016 LAVORO - RAPPORTO DI LAVORO - SANZIONE DISCIPLINARE - SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE - RIFIUTO DI PRENDERE SERVIZIO Fatto e diritto La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 23 giugno 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base [...]