Nelle compravendite di immobili può applicarsi l’agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sul valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio
Nelle compravendita di immobili l'agevolazione di determinare la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 solo su richiesta della parte acquirente resa al notaio