Con la riforma contenuta nel D. Lgs. n. 87 del 14 giugno 2024 (Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111) ai sensi dell’art. 1, comma 1 lett. m), è stato introdotto l’art. 21-bis, in vigore dal 29 giugno 2024, nel D.lgs. n. 74/2000 sui reati tributari. Il suddetto nuovo articolo prevede che Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione” – 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.
2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati.

Sul punto la Suprema Corte è intervenuta con varie decisioni (Sez. 5 civ., n. 22181 del 6/8/2024; Sez. 5 civ., ord. n. 20263, depositata il 22/7/2024; ord., Sez. 5, n. 21584, depositata il 31/7/2024; ordinanze 22278, 22321 e 22433, depositate nel periodo 6-8 agosto 2024)

In particolare con l’ordinanza n. 22181 del 6 agosto 2024 la Suprema Corte oltre ha ritenuto rilevabile d’ufficio, in quanto il contribuente non aveva esposto alcun motivo nel ricorso, l’applicazione del nuovo art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000 avendo affermato “… ritenuto che, a fronte del rilievo officioso della cennata questione e della sua potenziale valenza decisiva, si renda necessario consentire al Pubblico Ministero e alle parti di formulare eventuali osservazioni in merito all’incidenza dello «ius superveniens» sul presente giudizio; …” (in senso conforme anche Cass. Ordin. inter., sez. V, n. 20263 del 2024 in cui gli Ermellini dopo aver evidenziato l’entrata in vigore dell’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/200, hanno ritenuto necessario verificare il ricorrere delle condizioni applicative di tale nuovo dispositivo alla fattispecie in esame, in cui l’assoluzione perché il fatto non sussiste avvenne nei confronti del legale rappresentante della società ricorrente a mezzo della sentenza resa dal g.u.p. presso il Tribunale di Pescara ai sensi degli artt. 438, 442 e 530, cod. proc. pen.”)

Sul punto il Supremo consesso, con l’ordinanza n. 21584 depositata il 31 luglio 2024, nella fattispecie esaminata riguardante un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2015 ha chiarito che anche in tale ipotesi deve tenersi conto dello ius superveniens di cui all’art. 1, comma 1, d.lgs. 14 giugno 2024, n. 87 in vigore dal 29 giugno 2024 che ha introdotto l’art. 21-bis lgs. 10 marzo 2000, n. 74. La disposizione, rubricata «Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione» prevede, al comma 1, che la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

(…) laddove non opera l’efficacia diretta del giudicato in ragione della norma sopravvenuta, va data continuità al principio di diritto secondo il quale l’autonomia tra giudizio penale e giudizio tributario, la diversità di mezzi di prova acquisibili nei due ambiti processuali e dei criteri di valutazione del materiale acquisito per l’operare solo nel giudizio tributario delle presunzioni comporta, fisiologicamente, che a procedimenti connotati da regimi probatori differenti possano corrispondere esiti diversi (Cass. 10/05/2024, n. 12823).”

La Suprema Corte, sez. V, con l’ordinanza n. 22278 depositata il 6 agosto 2024 ha ribadito, in ordine all’art. 21-bis, che “Il citato articolo non viene, tuttavia, in rilievo nel caso di specie, non risultando pronunciata nei confronti del M., in relazione ai fatti di evasione fiscale di cui qui si discute (riguardanti l’anno d’imposta 2003), sentenza dibattimentale di assoluzione con formula piena (per quanto emerge «ex actis», il procedimento penale a suo carico si è concluso nella fase delle indagini preliminari con provvedimento di archiviazione)” (in termini anche ord. n. 22321 del 07/08/2024; ord. n. 22433 del 08/08/2024)