LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30292 depositata il 25 novembre 2024 – Il presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa ed il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato

Il presupposto dell’obbligo contributivo è una prestazione lavorativa ed il legislatore ben può modulare, su tale presupposto, l’obbligazione contributiva nei modi che ritiene più appropriati per raggiungere lo scopo della tutela previdenziale del lavoratore e della correlata esigenza di provvista finanziaria dell’ente previdenziale, specialmente ove sia difficile, per la variabilità della prestazione e della retribuzione, determinare la retribuzione effettiva, salva la non arbitrarietà o irrazionalità o discriminatorietà del criterio alternativo adottato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 29914 depositata il 20 novembre 2024 – In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la “insussistenza dei fatto”, comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore- va applicata la sanzione reintegratoria

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove sia stata accertata la "insussistenza dei fatto", comprensivo della impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore- va applicata la sanzione reintegratoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30310 depositata il 25 novembre 2024 – Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall’art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni

Le dimissioni sono assistite dalla giusta causa delineata dall’art. 2119 cod. civ., allorché si configurino come reazione immediata agli inadempimenti del datore di lavoro, secondo i parametri di ragionevolezza enucleati da questa Corte nel concretizzare i presupposti di validità e di tempestività delle dimissioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30193 depositata il 22 novembre 2024 – L’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita

L’unica deroga rispetto alla previsione dell’innalzamento dell’età anagrafica per l’accesso alla pensione di vecchiaia è stata disposta esclusivamente in favore dei lavoratori non vedenti (comma 7) e degli invalidi in misura superiore all’80% (comma 8), fermo restando che anche nei confronti di questi ultimi si applicano le modifiche dipendenti dall’incremento della speranza di vita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29768 depositata il 19 novembre 2024 – In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.

In considerazione del principio generale secondo cui tempus regit actum e dell’interpretazione restrittiva delle disposizioni derogatorie di cui all’art. 24, commi 14-15, d.l. n. 201/2011 (conv. con l. n. 214/2011) e succ. mod. e integraz. (tra cui, in specie, l’art. 22, comma 1, d.l. n. 95/2012, conv. con l. n. 135/2012), l’opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia esclusivamente con le regole del sistema contributivo, che sia stata esercitata successivamente alla modifica dell’art. 1, comma 23, l. n. 335/1995, da parte dell’art. 24, comma 7, d.l. n. 201/2011, cit., non può consentire all’optante di mantenere il più favorevole regime di accesso alla prestazione di vecchiaia precedente alle modifiche introdotte con il d.l. n. 201/2011, cit.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29178 depositata il 12 novembre 2024 – Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 28805 depositata l’ 8 novembre 2024 – La validità della cessione dell’azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell’attività produttiva e, di conseguenza, all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all’intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l’invalidità e inefficacia dell’atto, è stato posto alla libertà dell’imprenditore di dismettere l’azienda, nel rispetto dell’art. 41 Cost.

La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost.

Torna in cima