LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4840 depositata il 16 febbraio 2023 – La fictio juris di ritenere coperte le maternità, non in costanza di rapporti di lavoro, al pari delle maternità nel corso dei rapporti lavorativi, è stata, dunque, introdotta, in via generale, solo nel 2001. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell’azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell’ambito della domanda o delle richieste delle parti

La fictio juris di ritenere coperte le maternità, non in costanza di rapporti di lavoro, al pari delle maternità nel corso dei rapporti lavorativi, è stata, dunque, introdotta, in via generale, solo nel 2001. Il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4842 depositata il 16 febbraio 2023 – La notificazione della sentenza d’appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

La notificazione della sentenza d'appello diretta alla parte ed effettuata presso il suo procuratore costituito domiciliatario ex lege è idonea a determinare la decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 2°, c.p.c., indipendentemente dal fatto che il provvedimento sia stato notificato in forma esecutiva

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4800 depositata il 15 febbraio 2023 – Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), se, da un lato, non richiede un’attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall’altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l’allontanamento dall’ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale

Licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), se, da un lato, non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall'altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4795 depositata il 15 febbraio 2023 – E’ valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza

E' valida l’intimazione del licenziamento inviata all’indirizzo comunicato all’azienda al momento dell’assunzione, nonostante fosse stato cambiato senza informarne il datore di lavoro, argomentando che il lavoratore ha l’obbligo di comunicare per iscritto le eventuali successive variazioni di residenza o di domicilio, rispondendo ciò, oltre che a una specifica obbligazione traente fonte dal c.c.n.l., a un principio di buona fede nel rapporto di lavoro, onde il licenziamento inviato all’indirizzo conosciuto è pienamente efficace, se effettuato entro i termini, operando la presunzione di conoscenza ex art.1335 c.c.; il medesimo principio vale anche in riferimento alla lettera di contestazione disciplinare, che si reputa conosciuta nel momento in cui perviene all’indirizzo originario del lavoratore, se quest’ultimo non abbia provveduto a comunicare il cambio di residenza

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4764 depositata il 15 febbraio 2023 – In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Inoltre il concetto di giusta causa si estende anche «a condotte extralavorative che, tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti

In tema di licenziamento disciplinare, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare clausole generali come quelle della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito e del rispetto dei criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali, e dalla disciplina particolare, anche collettiva, in cui la concreta fattispecie si colloca, mentre l’applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, così ricostruito, rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità se non per vizio di motivazione. Inoltre il concetto di giusta causa si estende anche «a condotte extralavorative che, tenute al di fuori dell’azienda e dell’orario di lavoro e non direttamente riguardanti l’esecuzione della prestazione lavorativa, nondimeno possano essere tali da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra le parti

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 4332 depositata il 13 febbraio 2023 – In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l’ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie attività e nemmeno per ordine del giudice o acquiescenza delle parti, indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle stesse, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova; potendo detta regola essere derogata soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell’eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti

In virtù del principio dispositivo e del sistema di preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile, l'ausiliare del giudice non può, nello svolgimento delle proprie attività e nemmeno per ordine del giudice o acquiescenza delle parti, indagare di ufficio su fatti mai ritualmente allegati dalle stesse, né acquisire di sua iniziativa la prova dei fatti costitutivi delle domande o delle eccezioni proposte o procurarsi, dalle parti o da terzi, documenti che forniscano tale prova; potendo detta regola essere derogata soltanto quando la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi di prova tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico-scientifiche, oppure per la prova di fatti tecnici accessori o secondari e di elementi di riscontro della veridicità delle prove già prodotte dalle parti

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