GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17233 depositata il 26 giugno 2025 – Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 D.P.R. cit.

Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l'Irpef e per l'Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. cit.

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 94 depositata il 3 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo

Illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 16, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui non esclude, dal divieto di applicazione delle disposizioni sull’integrazione al minimo, l’assegno ordinario d’invalidità liquidato interamente con il sistema contributivo

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 93 depositata il 3 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria

Illegittimità costituzionale dell’art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), in relazione agli artt. 282 e 301 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale), nella parte in cui, nello stabilire che «[s]i applicano per quanto concerne le controversie e le sanzioni, le disposizioni delle leggi doganali relative ai diritti di confine», non prevede che, in caso di applicazione dell’art. 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, le cose che costituiscono oggetto della violazione non sono confiscate se l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori, comprensivi degli interessi, e della sanzione pecuniaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16823 depositata il 23 giugno 2025 – La sussistenza dell’elemento della subordinazione nell’ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro, da individuare sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, costituisce un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16173 depositata il 16 giugno 2025 – Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

Nel lavoro pubblico contrattualizzato, il ricorso alla disciplina di cui all’art. 32 co. 5 della legge n. 183/2010, al fine di agevolare l’onere probatorio del danno conseguente alla illegittima reiterazione di rapporti a termine, si giustifica con la necessità di garantire la efficacia dissuasiva alla clausola 5 dell’Accordo quadro, allegato alla Direttiva 1999/70/CE che concerne la previsione degli abusi derivanti dalla successione dei contratti a termine e, pertanto, non può trovare applicazione nelle ipotesi in cui la illegittimità concerne la apposizione del termine ad un unico contratto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 – La reiterazione della richiesta di estinzione del giudizio, nonostante la disposta sospensione ex art. 1 comma 236 cit., rivela inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità dello stesso, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui un atto privo dei requisiti per l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 390 c.p.c. ma “indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso” determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 Avviso di accertamento - Ires, Irap, Iva - Definizione agevolata - Rottamazione dei ruoli - Estinzione del giudizio - Inammissibilità Rilevato che L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società C. (...) Srl un avviso di accertamento recante, per l'anno di imposta 2005, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 16166 depositata il 16 giugno 2025 – Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell’assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all’eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

Costituisce “ius receptum” l’affermazione che il cosiddetto superminimo, ossia l'eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è normalmente soggetto al principio dell'assorbimento nei successivi miglioramenti contemplati dalla disciplina collettiva, tranne che sia da questa diversamente disposto, o che le parti abbiano attribuito all'eccedenza della retribuzione individuale la natura di compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente e sia quindi sorretto da un autonomo titolo

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