CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, Sentenza n. 19428 depositata il 24 maggio 2025 – L’immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all’art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l’elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l’azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall’imputato per discolparsene
L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della violazione del principio di cui all'art. 521 cod. proc. pen. (anche quanto ai soli effetti civili), è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento soggettivo del reato e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto tale da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene