GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10065 depositata il 16 aprile 2025 – In tema di IVA, ove l’Amministrazione finanziaria contesti l’imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l’onere di provare l’effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario

In tema di IVA, ove l'Amministrazione finanziaria contesti l'imponibilità di cessioni relative a merci che si ritengano fittiziamente esportate in altro Paese membro della UE, grava sul cedente l'onere di provare l'effettività del trasporto nel territorio dello Stato in cui risiede il cessionario

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9282 depositata l’ 8 aprile 2025 – La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

La decadenza dell’impugnazione del licenziamento in caso di richiesta di tentativo di conciliazione non seguita da deposito del ricorso entro 60 giorni dal rifiuto datoriale, sviluppatasi in materia di impugnativa del licenziamento individuale ex 6 della legge n. 604/1966

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 9192 depositata l’ 8 aprile 2025 – Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall’art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

Le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato non sono eseguibili nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 19, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9185 depositata l’ 8 aprile 2025 – L’intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all’atto impositivo da cui è sorto il debito

L'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 43 depositata il 15 aprile 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità)

Illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale), convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n. 20, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità)

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9174 depositata l’ 8 aprile 2025 – Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

Spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove (incluse le presunzioni) poste a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9053 depositata il 6 aprile 2025 – I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

I rapporti regolati dagli artt. 152 ss. del d.p.r. n. 18 del 1967 restano soggetti, quanto a disciplina sostanziale speciale, alle norme del medesimo d.p.r. ed alla legge locale, come già affermato dalla giurisprudenza di questa S.C., mentre per quanto riguarda le conseguenze del licenziamento illegittimo, si rientra nell’alveo della giurisdizione nazionale (Cass. SS.UU., 13536/2016 e 29093/2011 citt.), da esercitarsi con i poteri di cui all’art. 63 del d. lgs. n. 165 del 2001 e quindi, con riconoscimento della reintegrazione e della tutela risarcitoria ivi stabilita.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 9023 depositata il 5 aprile 2025 – E’ il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

E' il principio di legalità di cui all’art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all’art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97, ad imporre all’interprete di ritenere che il termine previsto all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza

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