CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 5621 depositata il 3 marzo 2025 – In conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.
In conseguenza di conciliazione stragiudiziale intervenuta tra le parti, risultano depositati atti di rinuncia ai ricorsi nonché le relative accettazioni, per cui deve essere dichiarata l’estinzione del processo e non occorre provvedere sulle spese ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 391 c.p.c.