GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16290 depositata il 16 giugno 2024 – Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

Ai fini dell’assoggettabilità all’IRAP non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi; non sono, pertanto, soggetti ad IRAP i proventi che un lavoratore autonomo percepisca come compenso per le attività svolte all’interno di una struttura da altri organizzata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17038 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni

In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni

TARI: va applicata anche ai parcheggi, coperti o scoperti, in quanto sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16265 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema di TARI, ha ribadito il principio secondo cui "... ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 (replicabile anche nella TARI ex 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n. 147), la tassa sui rifiuti deve essere [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16265 depositata l’ 11 giugno 2024 – I parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d’appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione

I parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d’appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 16878 depositata il 19 giugno 2024 – L’art. 1, primo comma, del D.L.vo nr. 357 del 1990 ha disposto l’iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell’INPS, ne consegue che l’INPS è responsabile della perequazione

L’art. 1, primo comma, del D.L.vo nr. 357 del 1990 ha disposto l’iscrizione dei dipendenti degli istituti di credito nella gestione speciale contestualmente istituita presso la assicurazione generale obbligatoria dell'INPS, ne consegue che l’INPS è responsabile della perequazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17265 depositata il 24 giugno 2024 – Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza

Nella prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall’apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16889 depositata il 19 giugno 2024 – L’impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti legali e non abbraccia l’ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine al fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull’esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

L’impossibilità di agire, cui la legge attribuisce rilevanza quale causa che osta al decorso del termine di prescrizione, è solo quella che deriva da impedimenti legali e non abbraccia l'ignoranza in cui versi il titolare del diritto in ordine al fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 17415 depositata il 25 giugno 2024 – In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari

In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari

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