CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26070 depositata il 24 settembre 2025 – In virtù dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, l’assegno per il nucleo familiare non spetta, allorché la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. La prova del requisito attinente al reddito del nucleo familiare incombe su tutti coloro, cittadini italiani, europei o extraeuropei, che reclamino l’assegno per il nucleo familiare
In virtù dell’art. 2 del d.l. n. 69 del 1988, l’assegno per il nucleo familiare non spetta, allorché la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente sia inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. La prova del requisito attinente al reddito del nucleo familiare incombe su tutti coloro, cittadini italiani, europei o extraeuropei, che reclamino l’assegno per il nucleo familiare