GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23357 depositata il 16 agosto 2025 – In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell’ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, “quando paga”, quale debito intenda soddisfare, a norma dell’art. 1193 c.c., comma 1

In caso di più debiti scaduti del datore di lavoro verso l’ente previdenziale, il pagamento va prioritariamente imputato a quello meno garantito, qual è quello per sanzioni e interessi di mora e solo successivamente può essere imputato al pagamento dei contributi di cui sia stato omesso il pagamento, non venendo in questione, per insussistenza dell'ipotesi, il principale criterio di imputazione radicato al momento del pagamento: potendo normalmente, invece, il debitore dichiarare, "quando paga", quale debito intenda soddisfare, a norma dell'art. 1193 c.c., comma 1

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23352 depositata il 16 agosto 2025 – Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del “dies a quo”, che rimane “sub iudice”, e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d’ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

Una volta sollevata la questione della prescrizione, l’intera fattispecie resta devoluta al giudice anche con riguardo alla decorrenza del "dies a quo", che rimane "sub iudice", e rientra, pertanto, nei poteri del giudice di secondo grado valutare d'ufficio, sulla scorta degli elementi ritualmente acquisiti, la corretta individuazione del termine iniziale della prescrizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23580 depositata il 20 agosto 2025 – L’accertamento, ai fini fiscali, dell’esistenza di una società di fatto presuppone l’effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario – quali l’intenzionale esercizio in comune fra i soci di un’attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi – che l’Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

L'accertamento, ai fini fiscali, dell'esistenza di una società di fatto presuppone l'effettiva esistenza di tutti gli elementi costitutivi del vincolo societario - quali l'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro, ed il conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi - che l'Amministrazione è tenuta a provare, anche in via presuntiva, poiché la sola apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi non costituisce un autonomo titolo della responsabilità fiscale dei soci

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23385 depositata il 16 agosto 2025 – Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero

Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 23516 depositata il 19 agosto 2025 – Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall’art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell’epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l’inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall’incertezza assoluta che residui in esito all’esame di tali atti

Ai fini della sussistenza del requisito della indicazione delle parti, prescritto, a pena di inammissibilità del ricorso per Cassazione, dall'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., non è richiesta alcuna forma speciale, essendo sufficiente che le parti medesime, pur non indicate, o erroneamente indicate, nell'epigrafe del ricorso, siano con certezza identificabili dal contesto del ricorso stesso, dalla sentenza impugnata, ovvero da atti delle pregresse fasi del giudizio, sicché l'inammissibilità del ricorso è determinata soltanto dall'incertezza assoluta che residui in esito all'esame di tali atti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23405 depositata il 16 agosto 2025 – L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

L’omessa denuncia da parte del datore agricolo non escludeva l’operatività dell’accertamento a mezzo di stima tecnica; né l’omessa dichiarazione escludeva che la somma portata dall’avviso d’addebito avesse natura contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23287 depositata il 14 agosto 2025 – Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

Nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., con riguardo all’art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione

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