GIURISPRUDENZA – MASSIME

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 19491 depositata il 15 luglio 2025 – In virtù dell’art. 28, comma 4, cit. l’effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo (“ai soli fini”), nel senso che l’estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la “validità” e l'”efficacia” sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi

In virtù dell'art. 28, comma 4, cit. l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro disposta su richiesta, come nel presente caso, è differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione, con differimento limitato al settore tributario e contributivo ("ai soli fini"), nel senso che l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la "validità" e l'"efficacia" sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contributi, sanzioni e interessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 18714 depositata il 9 luglio 2025 – Il transfer pricing ha un carattere “neutrale”, in quanto supera la prospettiva antielusiva e caratterizza l’istituto per la preminente ed assorbente funzione di corretta allocazione del reddito tra le imprese legate da vincoli di interdipendenza

Il transfer pricing ha un carattere "neutrale", in quanto supera la prospettiva antielusiva e caratterizza l'istituto per la preminente ed assorbente funzione di corretta allocazione del reddito tra le imprese legate da vincoli di interdipendenza

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 112 depositata il 18 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19045 depositata l’  11 luglio 2025 – Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.

Il presupposto della non assoggettabilità a fallimento dell’imprenditore, sia in astratto sia in concreto, costituisce una tipica questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda giudiziale concernente la prestazione previdenziale, che può essere accertata dal giudice adito in via incidentale, ai sensi dell’art. 34 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18808 depositata il 9 luglio 2025 – Nell’interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev’essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell’accordo in esame assume, a prescindere dall’ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell’impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell’esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all’appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest’ultimo

Nell'interpretazione del contratto collettivo di diritto comune la volontà delle parti dev'essere ricostruita in primo luogo attraverso il senso letterale delle parole utilizzate e la loro comune intenzione quale emerga dal comportamento anche successivo alla conclusione del contratto, nonché attraverso la lettura complessiva dell'accordo in esame assume, a prescindere dall'ambito applicativo dell’art. 2112 c.c., evidentemente efficacia cogente nei confronti delle imprese affidatarie del servizio di igiene ambientale, configurando, come più volte chiarito dalla giurisprudenza, un vero e proprio diritto soggettivo in capo al lavoratore alle dipendenze dell'impresa cessata, che rinviene la propria ratio nell'esigenza che i lavoratori addetti in via ordinaria all'appalto oggetto di avvicendamento non rimangano privi di occupazione per effetto di quest'ultimo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18663 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

Nei giudizi regolati dal rito del lavoro il potere di proporre impugnazione sorge solo dopo che, con il deposito in cancelleria del testo della sentenza, completo di dispositivo e motivazione, sia venuto a compimento il relativo procedimento di formazione, sempre che non ricorra l'ipotesi prevista dall'art. 433, comma 2, c.p.c.; nei casi cui non sia possibile completare la sentenza con la motivazione il termine lungo inizia a decorrere dal deposito del provvedimento del presidente del tribunale che attesti tale evento, senza che sia imposta la comunicazione del mancato deposito della motivazione; resta salva la decorrenza del termine breve in caso di notifica ad opera della parte ex art.326 c.p.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18662 depositata l’ 8 luglio 2025 – Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo “status” del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

Nel riparto di competenza tra il giudice del lavoro e quello del fallimento il discrimine va individuato nelle rispettive speciali prerogative, spettando al primo, quale giudice del rapporto, le controversie riguardanti lo "status" del lavoratore, in riferimento ai diritti di corretta instaurazione, vigenza e cessazione del rapporto, della sua qualificazione e qualità, volte ad ottenere pronunce di mero accertamento oppure costitutive, come quelle di annullamento del licenziamento e di reintegrazione nel posto di lavoro

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