TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12876 depositata il 14 maggio 2025 – Riqualificazione dell’atto di cessione di cui all’art. 20 D.P.R. 131/1986

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12876 depositata il 14 maggio 2025 Imposta di registro - Avviso di liquidazione - Cessione di azienda - Riqualificazione - Art. 20 D.P.R. 131/1986 - Effetti giuridici - Contraddittorio endoprocedimentale - Rigetto In fatto Rilevato che 1. - con sentenza n. 2092/2021, depositata il 22 aprile 2021, la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12748 depositata il 13 maggio 2025 – Per effetto dell’art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d’impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

Per effetto dell'art. 1, comma 199, della legge 197/2022 che ha disposta la sospensione, i termini d'impugnazione che, per effetto della disciplina ordinaria, venivano a scadere nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2023 ed il 31 ottobre 2023, sono stati sospesi ope legis per undici mesi , che opera a prescindere dal concreto intento della parte privata di avvalersi della procedura di definizione agevolata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 12588 depositata il 12 maggio 2025 – In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, salva la rilevanza dello ius superveniens che abbia abrogato la disciplina sulla base della quale era stato enunciato il principio di diritto

In ipotesi di cassazione con rinvio, la struttura chiusa del giudizio di rinvio comporta che il giudice di questo è vincolato alle statuizioni della sentenza che lo ha disposto, salva la rilevanza dello ius superveniens che abbia abrogato la disciplina sulla base della quale era stato enunciato il principio di diritto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12644 depositata il 13 maggio 2025 – In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l’Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l’appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest’ultimo circa l’avvenuta pubblicazione della decisione

In materia di impugnazioni, la notifica della sentenza di primo grado (spedita in forma esecutiva) compiuta dalla parte parzialmente vittoriosa nei confronti di una P.A.(anche presso l'Avvocatura dello Stato) è idonea a far decorrere il termine breve per l'appello sia per il destinatario, sia per il notificante, perché dimostra la conoscenza legale di quest'ultimo circa l'avvenuta pubblicazione della decisione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12091 depositata il 7 maggio 2025 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12083 depositata il 7 maggio 2025 – La notificazione effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell’art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

La notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in virtù del combinato disposto del citato art. 26, ultimo comma, e dell'art. 60, comma 1, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973 si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12029 depositata il 7 maggio 2025 – In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell’amministrazione finanziaria, del presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell’azione, attinente all’interesse ad agire del fisco

In relazione al debito tributario della società estinta a seguito di cancellazione dal registro delle imprese, la legittimazione passiva dei soci si determina per un fenomeno di tipo successorio, e la prova, da parte dell'amministrazione finanziaria, del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione da parte dei soci stessi integra una diversa condizione dell'azione, attinente all'interesse ad agire del fisco

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12016 depositata il 7 maggio 2025 – Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l’inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l’attività di accertamento

Il termine di otto anni si applica quando il credito utilizzato è inesistente ed occorre che l'inesistenza non sia riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter D.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 54-bis D.P.R. n. 633 del 1972; pertanto, ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano i termini ordinari per l'attività di accertamento

Torna in cima