TRIBUTI – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17235 depositata il 26 giugno 2025 – In tema di IVA, l’onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell’Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l’assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia

In tema di IVA, l'onere della prova relativa alla presenza di operazioni oggettivamente inesistenti è a carico dell'Amministrazione finanziaria e può essere assolto mediante presunzioni semplici, come l'assenza di una idonea struttura organizzativa (locali, mezzi, personale, utenze), mentre spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, non potendo tale onere ritenersi assolto con l'esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, in quanto essi vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un'operazione fittizia

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17233 depositata il 26 giugno 2025 – Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l’Irpef e per l’Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all’art. 43 D.P.R. cit.

Qualora si tratti di pretesa fiscale su tributi Irap, giacché le violazioni delle disposizioni che prevedono e disciplinano tale tributo non sono presidiate da sanzioni penali, a differenza di quanto accade per l'Irpef e per l'Iva, non è applicabile il raddoppio dei termini di cui all'art. 43 D.P.R. cit.

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 – La reiterazione della richiesta di estinzione del giudizio, nonostante la disposta sospensione ex art. 1 comma 236 cit., rivela inequivocabilmente la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso e giustifica la pronuncia di inammissibilità dello stesso, in linea con l’orientamento di questa Corte secondo cui un atto privo dei requisiti per l’estinzione del giudizio a norma dell’art. 390 c.p.c. ma “indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso” determina l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17257 depositata il 26 giugno 2025 Avviso di accertamento - Ires, Irap, Iva - Definizione agevolata - Rottamazione dei ruoli - Estinzione del giudizio - Inammissibilità Rilevato che L'Agenzia delle entrate aveva notificato alla società C. (...) Srl un avviso di accertamento recante, per l'anno di imposta 2005, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 17240 depositata il 26 giugno 2025 – Il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali di assoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP anziché, come prescritto dalla norma, in seguito a giudizio dibattimentale

Il nuovo art. 21 bis D.Lgs. n. 74/2000 non può invece applicarsi con riguardo a sentenze penali di assoluzione emesse solo in esito ad udienza preliminare dal GUP anziché, come prescritto dalla norma, in seguito a giudizio dibattimentale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16916 depositata il 24 giugno 2025 – Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3° (già 2°) co. dell’art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell’esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell’azione attinente all’interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi

Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3° (già 2°) co. dell'art. 2495 cod.civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione ad causam dei soci stessi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16900 depositata il 24 giugno 2025 – In tema di IVA, la detrazione dell’imposta pagata per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’Ufficio, alla relativa prova, che dev’essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate”, salvo i casi in cui il contribuente provi l’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi

In tema di IVA, la detrazione dell'imposta pagata per l'acquisizione di beni o servizi inerenti all'esercizio dell'impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell'Ufficio, alla relativa prova, che dev'essere fornita dal contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate", salvo i casi in cui il contribuente provi l'incolpevole impossibilità di produrre tali documenti e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16923 depositata il24 giugno 2025 – In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l’assoluta incertezza dei motivi specifici dell’impugnazione, le quali, ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l’inammissibilità dell’appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l’articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all’art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l’accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell’atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

In tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza dei motivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Sez. 5, Ordinanza n. 15519 del 21/07/2020). come da questa Corte precisato sul tema

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 16897 depositata il 24 giugno 2025 – Deve escludersi che la mancata allegazione all’avviso di accertamento dell’elenco contenente l’indicazione dei 52 operatori del settore da cui l’amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d’impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell’atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l’indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all’eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell’idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell’elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

Deve escludersi che la mancata allegazione all'avviso di accertamento dell'elenco contenente l'indicazione dei 52 operatori del settore da cui l'amministrazione finanziaria aveva tratto la percentuale di redditività media poi applicata per la determinazione del reddito d'impresa della società contribuente, determinasse un vizio motivazionale dell'atto impositivo in quanto a tal fine era sufficiente l'indicazione di detta percentuale e la modalità di individuazione della stessa, restando riservata all'eventuale successivo giudizio impugnatorio la verifica dell'idoneità rappresentativa degli operatori inclusi in quell'elenco e, in definitiva, della correttezza della percentuale così come individuata a dare sostegno alla pretesa impositiva

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