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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9064 depositata il 6 aprile 2025 – Ove il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell’appalto e sia dedotta la diversità dell’appalto o della struttura aziendale del nuovo appaltatore, al fine di valutare la legittimità del patto di prova il giudice del merito non può limitare il suo accertamento alla identità delle mansioni del lavoratore, ma deve valutare la possibile sussistenza di un interesse del datore di lavoro di verificare, oltre alle competenze professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore

Ove il patto di prova riguardi una prestazione con mansioni di eguale contenuto resa in successione in favore di differenti datori di lavoro nell'appalto e sia dedotta la diversità dell’appalto o della struttura aziendale del nuovo appaltatore, al fine di valutare la legittimità del patto di prova il giudice del merito non può limitare il suo accertamento alla identità delle mansioni del lavoratore, ma deve valutare la possibile sussistenza di un interesse del datore di lavoro di verificare, oltre alle competenze professionali, anche il comportamento e la personalità del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9901 depositata il 15 aprile 2025 – In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

In caso di rifiuto della trasformazione del rapporto da full time a part time il dipendente può essere legittimamente licenziato solo se il recesso non è stato intimato a causa del diniego opposto, ma in ragione dell’impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno per effettive ragioni economiche dimostrate dal datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9693 depositata il 14 aprile 2025 – Il contributo di solidarietà è un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall’art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa

Il contributo di solidarietà è un "prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all'art. 23 Cost., avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale è la mancata copertura della previsione di legge, richiesta dall'art. 23 Cost., che rende illegittima la previsione della ritenuta per cui è causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9681 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l’onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l’estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all’efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

In tema di accertamenti bancari, poiché il contribuente ha l'onere di superare la presunzione posta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del D.P.R. n. 633 del 1972, dimostrando in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili, il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso, rispetto ad ogni singola movimentazione, dandone compiutamente conto in motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9617 depositata il 13 aprile 2025 – Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da questa norma

Ai fini della determinazione del trattamento di fine servizio dei dirigenti degli enti locali, non deve tenersi conto della retribuzione di posizione, neanche ove tale emolumento integri parte fissa del globale trattamento retributivo del lavoratore e, in particolare, sia inserito dalla contrattazione collettiva nella struttura della retribuzione, giacché l’indennità per le funzioni dirigenziali non rientra fra gli emolumenti specificamente indicati dall’art. 11, comma 5, della legge n. 152 del 1968, né può considerarsi come componente dello stipendio nel senso adoperato da questa norma

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 10101 depositata il 17 aprile 2025 – Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

Ove il giudice disponga il pagamento degli interessi legali senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 9660 depositata il 13 aprile 2025 – Il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione ed anche ciò esclude, per altra via, che nel caso di specie l’appello, essendo stato il giudizio di primo grado condotto nelle forme tout court del rito sommario di cognizione, dovesse virare verso forme del rito del lavoro ed essere introdotto con ricorso

Il rito adottato dal giudice assume una funzione enunciativa della natura della controversia, indipendentemente dall’esattezza della relativa valutazione, e perciò detto rito costituisce per le parti criterio di riferimento anche ai fini del computo dei termini per la proposizione dell’impugnazione ed anche ciò esclude, per altra via, che nel caso di specie l’appello, essendo stato il giudizio di primo grado condotto nelle forme tout court del rito sommario di cognizione, dovesse virare verso forme del rito del lavoro ed essere introdotto con ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9696 depositata il 14 aprile 2025 – In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all’art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 – che non presuppongono la mora dell’Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione – maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'”accipiens”, al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell’ordinativo di pagamento

In tema di rimborso delle imposte sul reddito, gli interessi di cui all'art. 44 del D.P.R. n. 602 del 1973 - che non presuppongono la mora dell'Amministrazione e mirano a reintegrare la diminuzione patrimoniale subita dal contribuente per non aver goduto della somma di denaro già versata al fisco oggetto di restituzione - maturano, indipendentemente dalla buona o mala fede dell'"accipiens", al compimento di ogni singolo semestre, escluso il primo, successivo alla data del versamento (non già della domanda) e fino a quella dell'ordinativo di pagamento

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