CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3695 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull’eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l’esistenza di uno dei casi previsti nell’art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel giudizio di revocazione, la sentenza in cui il giudice esamini direttamente il vizio revocatorio, senza pronunciarsi espressamente sull'eccezione di inammissibilità della parte convenuta che contesti l'esistenza di uno dei casi previsti nell'art. 395 c.p.c., non incorre in un vizio di omessa pronuncia, dovendosi ritenere che tale eccezione sia stata implicitamente rigettata, con la conseguenza che la parte soccombente su tale eccezione può ricorrere in cassazione solo prospettando il vizio di violazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) o il difetto di motivazione nei limiti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.