CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31608 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l’INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull’ente previdenziale gli effetti dell’inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi
In tema di rilevanza ed effetti del documento di regolarità contributiva (DURC), la circostanza che l'INPS non abbia provveduto a segnalare eventuali irregolarità ostative al rilascio del DURC non determina in alcun modo l'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, non potendo rovesciarsi sull'ente previdenziale gli effetti dell'inosservanza degli obblighi inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro e che, semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua eventuale responsabilità risarcitoria allorché sia causalmente correlata rispetto all'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante di cui al D.M. 24 ottobre 2007 art. 7, comma 3, e abbia comportato la perdita della chance di fruire degli sgravi