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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31520 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – Riliquidazione indennità di direzione maturata durante anni scolastici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31520 depositata l' 8 dicembre 2024 Lavoro - Direttore dei servizi generali e amministrativi - Riliquidazione indennità di direzione maturata durante anni scolastici - Collocamento in congedo speciale retribuito per assistenza al genitore portatore di handicap grave - Rigetto Rilevato che 1. G.A.D.E., in servizio presso l’Istituto Comprensivo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31078 depositata il 4 dicembre 2024 – Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l’amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell’esercizio precedente (riguardante l’ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest’ultima, in caso di accertamento relativo all’insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

Il principio di continuità dei bilanci va coordinato con quello di autonomia di ciascun periodo di imposta, di talché l'amministrazione finanziaria che contesti una posta passiva iscritta in bilancio (nella specie, rideterminando il valore delle rimanenze iniziali), non è tenuta a rettificare anche la posta dell'esercizio precedente (riguardante l'ammontare delle rimanenze finali), non potendosi onerare quest'ultima, in caso di accertamento relativo all'insussistenza di poste passive di un determinato esercizio, a procedere anche alle rettifiche relative agli anni precedenti

Le entrate future di denaro accreditate sul conto corrente successivamente all’esecuzione della misura non possono essere oggetto di sequestro preventivo aventi causale lecita

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 36053 depositata il 26 settembre 2024, intervenendo in tema di sequestro preventivo e somme di denaro, ha ribadito il principio secondo cui "deve escludersi un'automatica estensione del sequestro a tutte le somme future, comunque individuate, che dovessero entrare nella sfera patrimoniale dell'imputato. Se, infatti, non [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31085 depositata il 4 dicembre 2024 – In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della “nuova procura speciale” con riferimento all’istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l’istanza una conferma necessaria dell’interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell’impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull’ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

In caso di istanza di trattazione cui sia allegata la medesima procura speciale già allegata al ricorso per cassazione, questo deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuto difetto di procura, in quanto il difetto del requisito della "nuova procura speciale" con riferimento all'istanza di trattazione ex art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., essendo l'istanza una conferma necessaria dell'interesse attuale alla decisione del ricorso, in funzione dell'impulso per la sua trattazione in una fase in cui esso sarebbe altrimenti già definito a termini di proposta, riverbera i propri effetti sull'ormai non più sufficiente procura iniziale, togliendole vigore ora per allora

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Prima, sentenza n. 427 depositata il 15 gennaio 2025 – Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

Il principio della fiducia è valevole come criterio orientativo nell’interpretazione degli atti di gara, anche per le procedure anteriori al d.lgs. n. 36/2023. Non si tratta, peraltro, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 1028 depositata il 10 gennaio 2025 – In tema di reati tributari, il consulente fiscale del contribuente risponde a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi commesso dal cliente nel caso in cui la frazione di condotta da lui realizzata, che può consistere nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l’impunità o a favorire o rafforzare l’altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione

In tema di reati tributari, il consulente fiscale del contribuente risponde a titolo di concorso nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi commesso dal cliente nel caso in cui la frazione di condotta da lui realizzata, che può consistere nel fornire consigli sui mezzi giuridici idonei a perseguire il risultato o nel compiere attività dirette a garantire l'impunità o a favorire o rafforzare l'altrui proposito criminoso, sia stata posta in essere nella piena consapevolezza di contribuire materialmente al complessivo perfezionamento del reato e al perseguimento del fine specifico di evasione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31824 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

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