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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31612 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di interposizione di manodopera, l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall’intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev’essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione, perché nullità dell’interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 – omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio e che è stato oggetto di discussione tra le parti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31120 depositata il 4 dicembre 2024 Tributi - Avviso bonario e comunicazione di irregolarità - Integrazione IRPEF su somma corrisposta a causa di verbale di conciliazione - Versamento integrale TFR - Accoglimento Rilevato che 1. L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Frosinone notificava a Ma.Ma. avviso bonario [...]

Corte di Cassazione, sezione penale, sentenza n. 45803 depositata il 13 dicembre 2024 – In presenza della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell’obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare la circostanza scriminante dello stato di necessità posto che la punibilità della condotta, deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all’Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l’impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata

In presenza della contestualità e della indefettibilità del sorgere dell'obbligazione di versamento con il fatto stesso del pagamento della retribuzione, manca ogni presupposto per invocare la circostanza scriminante dello stato di necessità posto che la punibilità della condotta, deve essere individuata proprio nel mancato accantonamento delle somme dovute all'Istituto (in nome e per conto del quale tali somme sono state trattenute), di guisa che non può ipotizzarsi l'impossibilità di versamento per fatti sopravvenuti, come appunto una pretesa situazione di illiquidità della società rappresentata

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Sentenza n. 31286 depositata il 6 dicembre 2024 – Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l’impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

Nei casi di diversi accertamenti distintamente impugnati da una società attiva e dai soci di questa vige l'impossibilità di estendere al socio il giudicato sfavorevole, se formatosi nei confronti della società senza partecipazione del socio al giudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32299 depositata il  13 dicembre 2024 – In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l’art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall’Inps. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell’art. 2033 c.c.

In tema di indebito previdenziale, va ricordato che l’art.52 l. n.88/89 si applica alle sole prestazioni previdenziali di natura pensionistica erogate dall’Inps. Per le prestazioni previdenziali non pensionistiche si applica il regime dell’art. 2033 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32163 depositata il 12 dicembre 2024 – In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

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