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CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 32163 depositata il 12 dicembre 2024 – In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

In caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche d’ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, art. 79 (norma applicabile altresì alle malattie professionali ex art. 131 cit. dpr), secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta “formula Gabrielli”

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31298 depositata il 6 dicembre 2024 – Per corrispettivo simbolico, ai fini dell’esenzione IMU prevista dall’art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l’attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

Per corrispettivo simbolico, ai fini dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7, lett. i, D.Lgs. n. 504 del 1992, per l'attività didattica, deve intendersi quello caratterizzato da un irrisorio, marginale, del tutto residuale ammontare, in termini tali da non potersi porre in relazione con il servizio reso, così presentandosi come corrispettivo di natura meramente formale, tale da rendere la prestazione più prossima ad una erogazione gratuita, che a quella sotto-remunerata rispetto agli standard medi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31108 depositata il 4 dicembre 2024 – Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d’ufficio

Il ricorso proposto anche da uno solo dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, e il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, pure d'ufficio

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 27443 depositata il 23 ottobre 2024 – In materia di sanzioni amministrative pecuniarie  non  si  applica  il  principio  di retroattività della legge più favorevole, previsto dall’art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie

In materia di sanzioni amministrative pecuniarie  non  si  applica  il  principio  di retroattività della legge più favorevole, previsto dall'art. 3 del d.lgs. n. 472 del 1997 soltanto per le infrazioni valutarie e tributarie, e ciò tenuto conto della peculiarità sostanziale che caratterizza le rispettive materie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30899 depositata il 3 dicembre 2024 – L’Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

L'Amministrazione finanziaria deve ricostruire il reddito del contribuente, tenendo conto anche delle componenti negative emerse dagli accertamenti compiuti ovvero, in difetto, determinate induttivamente, al fine di evitare che, in contrasto con il principio della capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost., venga sottoposto a tassazione il profitto lordo, anziché quello netto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 30895 depositata il 3 dicembre 2024 – L’applicazione del regime speciale c.d. “del margine”, nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l’IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

L'applicazione del regime speciale c.d. "del margine", nel contemplare una base imponibile ridotta in deroga al sistema generale di cui alla direttiva del Consiglio CEE n. 112 del 2006, presuppone un dante causa assolvente l'IVA a monte, che non ha la possibilità di detrarla

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 30598 depositata il 27 novembre 2024 – In caso di società di capitali a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili occulti accertati in capo all’ente collettivo, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, bensì accantonati dalla società o da questa reinvestiti

In caso di società di capitali a ristretta base è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli eventuali utili occulti accertati in capo all’ente collettivo, rimanendo salva la facoltà del contribuente di offrire la prova del fatto che i maggiori ricavi non sono stati fatti oggetto di distribuzione, bensì accantonati dalla società o da questa reinvestiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31260 depositata il 6 dicembre 2024 – Il “rimborso spese di accesso” previsto dall’art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un “rimborso spese di accesso” alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle “indennità percepite per le trasferte” di cui all’art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell’interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall’art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all’art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra “le somme a qualunque titolo percepite” in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale”

Il "rimborso spese di accesso" previsto dall'art. 35 del D.P.R. n. 271 del 2000, il quale prevede la corresponsione di un "rimborso spese di accesso" alla sede di lavoro che si trovi in un Comune diverso da quello di residenza del medico ambulatoriale convenzionato, rimborso determinato con il criterio forfettario della indennità chilometrica, è ontologicamente diverso dalle "indennità percepite per le trasferte" di cui all'art. 51 comma 5 Tuir, le quali consistono in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro; di conseguenza, il principio di onnicomprensività previsto dall'art. 51 comma 1 Tuir comporta che tale voce, non essendo riconducibile alla previsione di cui all'art. 51 comma 5 cit., debba essere ricompresa tra "le somme a qualunque titolo percepite" in relazione al rapporto di lavoro dipendente, pertanto soggette ad imposizione fiscale"

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